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10/02/2020 BIG DATA - Per un approccio win-win
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Big Data nell’ecosistema digitale italiano: considerazioni del Garante per la protezione dei dati personali - Per un approccio win-win

A fronte delle rilevate riserve o criticità (che pure hanno fatto capolino nel corso dell’Indagine), non può tuttavia corrispondere un arretramento nel sistema delle tutele rispetto ai diritti presidiati dalle Autorità; al contrario, il Garante ritiene necessario –se del caso, grazie a forme rafforzate di cooperazione ed anche percorrendo, ove possibile e fruttuoso, la via dei codici di condotta –operare in senso opposto. Con ragione, a questoproposito, si è affermato che “lo sviluppo dei Big Data può avere ripercussioni su libertà e diritti fondamentali delle persone se non accompagnato da garanzie e da principi etici che li rendano compatibili con i valori delle società democratiche. [...] In generale, una Big Data strategy deve essere predisposta nella piena consapevolezza dei limiti, fissati anche dalle norme in materia di protezione dei dati personali, alle analisi conducibili e ai risultati ottenibili, per evitare di ledere diritti e libertà fondamentali delle persone”. In questa prospettiva pare potersi (opportunamente) inscrivere, ad esempio, il principio n. 8 della “Carta dei principi tecnologici del procurement”, che mira a definire i criteri minimi per lo sviluppo di servizi digitali della Pubblica Amministrazione e secondo il quale (pur rimanendo ad un livello assai elevato di astrazione) è necessario “assicurarsi che i diritti dei cittadini siano protetti integrando la privacy come parte essenziale del sistema. Inserire nel capitolato l’obbligo di rispettare le prescrizioni della normativa italiana ed europea sulla protezione dei dati personali (RGPD)”.

Ai rischi generalmente paventati rispetto al fenomeno Big Data si deve allora rispondere con una rinforzata strategia di protezione dei dati personali, non però nella logica dell’aut-aut (vale a dire della contrapposizione), ma in quella dell’et-et (o se si vuole, del win-win), anzitutto con l’adozione di adeguate misure tecnologiche ed organizzative − che potranno di regola essere individuate all’esito di una seria valutazione di impatto effettuata ai sensi dell’art. 35 del RGPD e, ove necessario, a seguito della consultazione dell’autorità di controllo ai sensi del successivo art. 36 − improntata ai principi (ora esplicitati nel Regolamento europeo) della privacy by design e by default.

Fonte: Rapporto 2020 AGCOM, AGCM E GARANTE sui Big Data

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