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03/02/2020 Decisioni di adeguatezza (Art. 45 GDPR)
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Decisioni di adeguatezza (Art. 45 GDPR)

La Commissione europea può stabilire, valutati gli elementi indicati nell’art. 45, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 e sulla base di un procedimento che prevede il parere del Comitato europeo per la protezione dei dati, che il Paese terzo (ma anche un territorio o un settore specifico al suo interno) o l’organizzazione internazionale garantiscano un livello di protezione adeguato e che pertanto è possibile trasferirvi dati personali.

Il Regolamento prevede un’attività di monitoraggio da parte della Commissione mediante riesame delle decisioni a cadenza periodica, almeno ogni quattro anni. Tale attività può concludersi con una modifica della decisione o in altre circostanze con la sospensione o persino con la sua revoca, (art. 45, paragrafi 3-5 del Regolamento UE 2016/679).

Di seguito sono riportate le decisioni sinora adottate ai sensi della Direttiva 95/46/CE in materia di adeguatezza, in vigore fino a quando non vengano modificate, sostituite o abrogate dalla stessa Commissione (art. 45, par. 9 del Regolamento UE 2016/679).

- Andorra

- Argentina

- Australia PNR

- Canada

- Faer Oer

- Giappone

- Guernsey

- Isola di Man

- Israele

- Jersey

- Nuova Zelanda

- Svizzera

- Uruguay

- USA Privacy Shield

- USA PNR

Fonte: Garante Privacy

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