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03/02/2020 Clausole tipo (art. 46, par. 2, lett. c) e lett. d) e clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a) del GDPR

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Clausole tipo (art. 46, par. 2, lett. c) e lett. d) e clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a) del GDPR

La Commissione europea o l’autorità di controllo competente previa approvazione della Commissione può stabilire che determinati strumenti contrattuali consentono di trasferire dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali (art. 46, par. 2, lett. c) e lett. d).

In pratica, incorporando il testo delle clausole contrattuali in questione in un contratto utilizzato per il trasferimento, l’esportatore dei dati garantisce che questi ultimi saranno trattati conformemente ai principi stabiliti nel Regolamento anche nel Paese terzo o all’interno dell’organizzazione di destinazione. È importante sottolineare che le clausole tipo di protezione dati non ammettono emendamenti e devono essere sottoscritte dalle parti. Tuttavia, esse possono essere incorporate in un contratto più generale e vi si possono aggiungere clausole ulteriori purché non in conflitto, direttamente o indirettamente, con le clausole tipo così adottate (v. Considerando 109).

Sinora la Commissione in base alla Direttiva 95/46/CE ha adottato tre decisioni in materia recanti alcuni schemi di clausole tipo. Si tratta nel caso di:

A) trasferimenti da titolare a responsabile:

• decisione della Commissione UE n. 2010/87/CE del 5 febbraio 2010

autorizzazione ai trasferimenti verso Paesi terzi tramite le clausole contrattuali tipo di cui alla decisione della Commissione n. 2010/87/UE (in caso di importatore stabilito in Paese Terzo) – provvedimento del Garante del 27 maggio 2010 (doc. web n. 1728496)

autorizzazione ai trasferimenti verso Paesi terzi tramite le clausole contrattuali tipo di cui alla decisione della Commissione n. 2010/87/UE (in caso di importatore stabilito in UE) - provv. del Garante del 15 novembre 2012 (doc. web n. 2191156)

B) trasferimenti da titolare a titolare:

• decisione della Commissione UE n. 2001/497/CE (I insieme), del 15 giugno 2011

• autorizzazione ai trasferimenti verso Paesi terzi – provv. del Garante del 16 novembre 2001 (doc. web n. 42156)

• decisione della Commissione UE n. 2004/915/CE (II insieme), del 27 dicembre 2004

• autorizzazione ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi – provv. del Garante del 9 giugno 2005 (doc. web n. 1151949)

Le decisioni nn. 2001/497/CE e 2010/87/UE sono state modificate dalla Commissione con la Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297, del 16 dicembre 2016.

In materia di clausole contrattuali tipo, si richiamano inoltre i seguenti documenti del Gruppo art. 29 (ora, Comitato europeo per la protezione dei dati):

  • WP 214 - Working document 01/2014 on Draft Ad hoc contractual clauses “EU data processor to non-EU sub-processor”
  • WP 226 - Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for Issuing Common Opinions on “Contractual clauses” Considered as compliant with the EC Model Clauses

Resta fermo che ogni modifica o emendamento delle clausole tipo ne comporta la trasformazione in clausole contrattuali ad hoc. Anche queste ultime possono offrire garanzie adeguate alla luce della specifica situazione in cui si versa. Prima di procedere al trasferimento, esse necessitano però dell’autorizzazione della competente autorità di controllo nazionale, preceduta in ogni caso dal parere del Comitato europeo della protezione dei dati (art. 46, par. 3, lett. a).

Fonte: Garante Privacy

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