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Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679
Nel regolamento non si individua una definizione formale di DPIA in quanto tale, tuttavia
- i contenuti minimi della DPIA sono specificati come segue all’art. 35, paragrafo 7:
- il valore e il ruolo della DPIA sono chiariti nel Considerando 84 nei termini seguenti: “Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio.”
Una DPIA consiste in una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali (attraverso la valutazione di tali rischi e la definizione delle misure idonee ad affrontarli).
La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (accountability) in quanto aiuta il titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del RGPD, ma anche a dimostrare l’adozione di misure idonee a garantire il rispetto di tali prescrizioni (si veda anche l’art. 24).
In altri termini, la DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità con le norme.
In base al regolamento, l’inosservanza degli obblighi concernenti la DPIA può comportare l’imposizione di sanzioni pecuniarie da parte della competente autorità di controllo. Il mancato svolgimento della DPIA quando il trattamento è soggetto a tale valutazione (art. 35, paragrafi 1 e 3-4), lo svolgimento non corretto di una DPIA (art. 35, paragrafi 2 e 7-9) o la mancata consultazione dell’autorità di controllo competente ove ciò sia necessario (art. 36, paragrafo 3, lettera e) ) possono comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo di 10 milioni di Euro, ovvero – se si tratta di un’impresa – fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio finanziario precedente, se superiore .
Fonte: Garante Privacy