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30/04/2019 Tutela della dignita' della persona: necessita' di evitare di chiamare l'utenza con il nome o di citare la prestazione alla quale la stessa si deve sottoporre

Necessità di evitare di chiamare l’utenza con il nome o di citare la prestazione alla quale la stessa si deve sottoporre

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L’Autorità ha continuato a mostrare grande attenzione in merito al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 e delle norme di settore volte ad assicurare la tutela della dignità delle persone nell’ambito dei trattamenti di dati personali per finalità di cura.

In un caso, l’Ufficio è intervenuto nei confronti di un operatore di un ospedale veneto il quale, in presenza di terzi, aveva richiesto alla segnalante presente in sala di attesa, dopo essere stata chiamata per cognome, se dovesse effettuare una interruzione di gravidanza.

In particolare, è stato rivolto un richiamo al rispetto della dignità di pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, nei cui confronti va prestata una particolare attenzione anche per effetto di peculiari obblighi di legge o di regolamento (ad es., in riferimento a individui sieropositivi o affetti da infezione da Hiv, a persone offese da atti di violenza sessuale o in casi di interruzione di gravidanza: cfr. punto 3.a), provv. 9 novembre 2005, doc. web n. 1191411). Nel caso di specie, l’ospedale ha quindi ribadito, nelle indicazioni dirette al personale sulla procedura da seguire, la necessità di evitare di chiamare l’utenza con il nome o di citare la prestazione alla quale la stessa si deve sottoporre manifestando l’intenzione di intervenire sul piano disciplinare in caso di accertata violazione da parte dei propri dipendenti (nota 19 luglio 2018).

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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