La ricerca in ambito sanitario
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Per quanto riguarda il settore della ricerca, una clinica privata accreditata ha sottoposto all’attenzione del Garante la richiesta ricevuta da una azienda sanitaria volta ad ottenere l’acquisizione delle cartelle cliniche relative a pazienti affetti da patologia neoplastica, residenti nel territorio dell’azienda e soggetti al ricovero presso la stessa clinica, nell’ambito dell’attività correlata alla gestione del registro tumori della regione di appartenenza. La questione è stata ricondotta alla specifica disciplina di settore, concernente i sistemi di sorveglianza e i registri di patologia (art. 12, commi 11, 12 e 13, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d.P.C.M. 3 marzo 2017, con il parere del Garante reso in data 23 luglio 2015, n. 435, doc. web n. 4252386, nonché, nel caso considerato, sul registro tumori di popolazione della Regione XXX: legge regionale 10 luglio 2012, n. 18). Alla luce del richiamato quadro normativo, poiché nella predetta legge regionale n. 18/2012 non è stato possibile rinvenire le indicazioni richieste dall’art. 12, comma 13, d.l. n. 179/2012, è stato ritenuto che la comunicazione dei dati sanitari prevista non potesse avvenire in assenza di accorgimenti tecnici idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati, quali quelli necessari per non rendere identificabili gli interessati e per minimizzare i rischi di reidentificazione degli stessi (nota 8 marzo 2018).
Al Garante è stato altresì richiesto di esprimere un parere circa alcuni schemi di regolamento aventi ad oggetto il funzionamento dei registri tumori. In particolare, la Provincia autonoma di XXX ha sottoposto all’Autorità uno schema di regolamento per disciplinare il citato registro (istituito dalla legge della Provincia autonoma di XXX n. 7 del 5 marzo 2001), che raccoglie dati relativi a persone affette da neoplasie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico edepidemiologico. In occasione di riunioni preliminari sono stati formulati alcuni rilievi in merito, in particolare, alla corretta designazione dell’Osservatorio epidemiologico provinciale quale responsabile del trattamento dei dati personali, all’esigenza di un richiamo al principio di indispensabilità previsto per il trattamento dei dati sensibili e, infine, all’individuazione della periodicità con la quale il titolare del trattamento del Registro raccoglie i dati dall’archivio regionale delle schede di dimissioni ospedaliere della Provincia. Tali osservazioni sono state recepite dalla Provincia autonoma di Bolzano richiamata comunque, nell’ambito del parere reso, all’adeguamento di alcune disposizioni dello schema al RGPD (provv. 29 marzo 2018, n. 178,doc. web n. 8983322).
Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di XXX e XXX, organismo di coordinamento e di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome, ha sottoposto al Garante uno “Schema tipo di regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della Regione/Provincia autonoma”. Tale documento costituisce lo schema tipo in conformità al quale ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà adottare il proprio regolamento, in modo tale che soltanto ove si intendano apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardanti il trattamento dei dati personali rispetto allo schema tipo in esame, i predetti enti dovranno chiedere all’Autorità uno specifico parere su tali modifiche/integrazioni.
Il documento è stato elaborato anche a seguito di una lunga attività di collaborazione con il Garante che, durante incontri e interlocuzioni, ha formulato osservazioni, poi recepite dalla stessa Conferenza, riguardanti anzitutto la corretta individuazione delle finalità di rilevante interesse pubblico; il rispetto del principio dinecessità nel trattamento dei dati previsto per le attività di gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria; la selezione dei dati sensibili raccolti presso gli archivi delle strutture sanitarie regionali/provinciali per implementare e aggiornare il registro; le modalità per fornire l’informativa agli interessati; le cautele relative alla pseudonimizzazione dei dati destinati a confluire nel registro tumori e alla trasmissione di documenti cartacei; l’individuazione di congrui periodi di conservazione dei dati sensibili presenti nel registro e dei filedi logrelativi alle operazioni di accesso. Anche in tale caso, nell’ambito del parere reso, è stata evidenziata l’esigenza di adeguare le pertinenti disposizioni dello schema tipo in vista dell’imminente applicazione del RGPD (provv. 18 aprile 2018, n. 227, doc. web n. 8983816).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018