L'esercizio dei diritti aventi ad oggetto dati sulla salute sulla base di quanto stabilito dal RGPD
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L’Ufficio ha altresì avuto modo di fornire i necessari chiarimenti sulle procedure da seguire in caso di esercizio dei diritti aventi ad oggetto dati sulla salute sulla base di quanto stabilito dal RGPD.
In particolare, a una istante che aveva formulato un ricorso prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2018, è stato rappresentato che, considerata la necessità di conformare le norme del decreto legislativo n. 196/2003 al RGPD, l’Autorità, con delibera 31 maggio 2018, n. 374 (doc. web n. 8997237), aveva disposto la disapplicazione delle norme sulla procedura dei ricorsi contenute nella Sezione III del Capo I del titolo I del menzionato decreto in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. DelRGPD.
Alla luce di quanto sopra, l’istanza proposta in veste di “ricorso” è stata esaminata a titolo di “reclamo” secondo la procedura già prevista dagli artt. 142 ss. del decreto legislativo n. 196/2003 in quanto compatibile con il nuovo quadro normativo (artt.5 e ss. del RGPD). È stato altresì rappresentato che il RGPD (e anteriormente anche il decreto legislativo n. 196/2003) prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento “l’accesso ai dati personali” e alle altre specifiche informazioni sul trattamento dei dati allo stesso riferiti (artt. 15 e ss.) e che la violazione delle richiamate disposizioni, qualora accertate, sono ora soggette a sanzione amministrativa pecuniaria (v. art. 83, par. 5, lett. b), del RGPD). Al titolare è stato quindi chiesto di aderire alle richieste dell’interessato e di informarlo circa le determinazioni adottate, inviando copia del riscontro anche all’Autorità (nota 31 luglio2018).
Similmente, l’Autorità è intervenuta nei confronti di un’azienda ospedaliera, in relazione al parziale riscontro fornito all’istanza formulata dal reclamante, in quanto la cartella clinica della quale è stata fornita copia sarebbe risultata priva dell’esame diagnostico relativo ad una ecografia addominale effettuata dallo stesso reclamante durante la degenza. A seguito della richiesta dell’Ufficio, volta ad ottenere riscontro in ordine alla predetta istanza, la medesima azienda ha comunicato di aver aderito alla richiesta del reclamante (nota 12 novembre 2018).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018