EntiOnLine
Categorie
indietro
30/04/2019 L'attivita' ispettiva e le sanzioni - Violazioni penali e procedimenti relativi alle misure minime di sicurezza

Violazioni penali e procedimenti relativi alle misure minime di sicurezza

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Nell’anno 2018, in relazione alle istruttorie effettuate, sono state inviate n. 27 segnalazioni di violazioni penali all’autorità giudiziaria (cfr. sez. IV, tab. 7), di cui:

– quattordici per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza;

– sette per violazioni della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), punite come reato dall’art. 171 del Codice;

– due in relazione ad altre violazioni penali;

– due per inosservanza di un provvedimento del Garante;

– una per trattamento illecito dei dati;

– una in relazione a falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Come dimostrano i dati sopra riportati, anche nel 2018 si sono registrate numerose violazioni delle misure minime di sicurezza; ciò nonostante si trattasse di adempimenti di non particolare complessità, in vigore da più di dieci anni. Tuttavia, occorre evidenziare che il decreto legislativo n. 101/2018, conformemente all’impostazione generale del RGPD, ha soppresso, a partire dal 19 settembre 2018, gli obblighi previsti dal Codice (specificatamente dal disciplinare tecnico sulle misuredi sicurezza di cui all’All. B al Codice) sull’adozione delle misure minime di sicurezza da parte dei titolari del trattamento. Sotto il profilo procedurale, nel caso in cui sia rilevata una violazione di una o più delle misure minime di sicurezza, in base al pregresso disposto dell’art. 169,comma 2, del Codice, il Garante ha impartito una prescrizione alla persona individuata come responsabile della predetta violazione e, successivamente, previa verifica del ripristino delle misure violate, ha ammesso il destinatario della prescrizione al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista (pari a 30.000 euro). Gliadempimenti alle prescrizioni ed il pagamento delle somme sono stati comunicatiall’autorità giudiziaria competente per le valutazioni in ordine all’estinzione delreato.Per altro verso, anche nel 2018 si è avuta un’incidenza non trascurabile (7 casi su27 totali) dell’accertamento di violazioni penali relative allo Statuto dei lavoratori.

Occorre rammentare che la disciplina prevista dallo Statuto e relativa all’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4) e al divieto di indagini sulle opinioni ai fini dell’assunzione (art. 8), costituisce parte integrante delle disposizioni del Codice (artt. 113 e 114) ed è sanzionata dall’art. 171. Nel rinviare alla trattazione espressamente dedicata alla materia (cfr. par. 13), sul punto basta qui evidenziare che tale disciplina ha subito profonde modifiche a seguito dell’adozione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le modifiche apportate attengono sia alla parte sostanziale della disciplina del controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, l. n. 300/1970) che a quella sanzionatoria (art. 171 del Codice).

Inoltre, il citato decreto legislativo n. 101/2018 ha ulteriormente modificato la disciplina sanzionatoria, che attualmente prevede, all’art. 171 del Codice: “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge”.

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

Parole chiave
Banca dati