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Il decreto legislativo n. 101/2018 ha introdotto talune importanti novità anche in relazione alla “Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali”, a decorrere dal 19 settembre 2018. Si rende necessario, pertanto, al fine di illustrare i versamenti riscossi nell’anno 2018 a titolo di sanzione amministrativa, effettuare una breve premessa in merito alla situazione riguardante i procedimenti sanzionatori oggetto della definizione agevolata.
L’art. 18, d.lgs. n. 101/2018 ha introdotto la possibilità di definire in maniera agevolata taluni procedimenti sanzionatori (riguardanti le violazioni degli artt. 161,162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis, del Codice) che, alla data del 25 maggio 2018, non risultino ancora definiti mediante l’adozione di ordinanza-ingiunzione.
Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, rientravano nell’ambito di applicazione dello stesso circa n. 1.688 procedimenti sanzionatori, per un totale complessivo di importi contestati pari a € 26.955.734. In relazione a tali procedimenti sanzionatori era quindi ammesso il pagamento in misura ridotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2018 (pertanto, entro il 18 dicembre 2018) di una somma pari a due quinti del minimo edittale. L’introito previsto dalla definizione agevolata, nell’ipotesi in cui avessero aderito tutti coloro che rientravano nei presupposti contenuti nel citato decreto, era pari a 5.798.400 euro. In realtà, la suddetta procedura di definizione agevolata ha registrato una bassa adesione da parte dei soggetti coinvolti, conducendo alla definizione di n. 88 procedimenti sanzionatori ed alla conseguente riscossione di un importo totale pari a € 386.400.
Ciò ha comportato che, nel corso dell’anno 2019, per effetto delle previsioni di cui al citato art. 18, D.Lgs. n. 101/2018, saranno automaticamente iscritte a ruolo lesanzioni già contestate, senza necessità di ulteriori provvedimenti, per tutti i procedimenti sanzionatori per i quali non siano state presentate nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019 (cfr. art. 18, comma 2).
Fatta questa necessaria premessa, si rileva che l’ammontare dei pagamenti effettivamente riscossi nell’anno 2018 da parte dei soggetti nei cui confronti sono stati avviati procedimenti sanzionatori amministrativi è risultato complessivamente paria 8.161.806 euro (cfr. sez. IV, tab. 8) di cui:
– 1.305.600 euro, pagati a titolo di definizione in via breve;
– 5.362.262 euro, a seguito di ordinanze-ingiunzione adottate dal Garante in tutti i casi in cui la parte non si è avvalsa della facoltà di definizione in via breve di cui al punto precedente;
– 90.000 euro, per la definizione, in sede amministrativa, dei procedimenti penali relativi alla mancata adozione delle misure minime di sicurezza;
– 1.017.544 euro, quali ulteriori entrate derivanti dall’attività sanzionatoria (es. riscossione coattiva);
– 386.400 euro, a titolo di versamenti spontanei per la definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti alla data del 25 maggio 2018, di cui all’art. 18, d.lgs. n. 101/2018.
Si evidenzia, in particolare, il significativo incremento, rispetto all’anno precedente, dei versamenti spontanei effettuati a fronte delle sanzioni irrogate con ordinanza-ingiunzione (passati da € 1.329.590 nel 2017 a € 5.362.262 nel 2018). Tale risultato è ascrivibile alla frequente acquiescenza prestata dai contravventori ai provvedimenti di ordinanza-ingiunzione adottati dal Garante, tra cui, in particolare, quelli nei confronti dei quattro maggiori operatori telefonici nazionali (provv. 18gennaio 2018, n. 16, doc. web n. 7665804; provv. 16 maggio 2018, n. 297, doc.web n. 9370122; provv. 22 maggio 2018, n. 330, doc. web n. 9018431; provv. 5luglio 2018, n. 412, doc. web n. 9025351; provv. 26 luglio 2018, n. 441, doc. webn. 9040267; provv. 29 novembre 2018, n. 493, doc. web n. 9079005), che hanno condotto all’irrogazione di sanzioni per un importo complessivamente pari a €4.400.000, di cui sono stati versati, nel 2018, € 3.800.000 (i residui € 600.000 saranno versati nel 2019).
Gli importi relativi alle sanzioni applicate dal Garante sono versati sul bilancio dello Stato. Sulla base di quanto previsto dall’art. 166 del Codice, tali proventi, nella misura del 50% del totale annuo sono riassegnati al fondo stanziato per le spese di funzionamento dell’Autorità previsto dall’art. 156, comma 8, del Codice, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del RGPD svolte dal Garante.
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018