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30/04/2019 I trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso le amministrazioni pubbliche - 2018

I trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso le amministrazioni pubbliche

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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato un quesito al Garante, relativo alla possibilità di dar corso alle richieste con le quali, richiamando l’art. 26,l. n. 383/2000, associazioni private che statutariamente tutelano gli interessi giuridici degli invalidi di guerra e dei relativi familiari superstiti intendono acquisire elenchi generali nominativi degli appartenenti a tali categorie beneficiari di trattamenti pensionistici. Al riguardo, il Ministero ha precisato che i dati contenuti negli elenchi richiesti, ancorché privi di riferimenti ad elementi anamnestici e diagnostici,costituiscono comunque dati sensibili in quanto la qualifica di invalido di guerra appare idonea a rivelare la situazione di chi, per le proprie condizioni di salute, abbia subito una menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale; deve argomentarsi negli stessi termini nel caso di trattamento di reversibilità, considerato che il caso tipico è quello dell’orfano maggiorenne che, dichiarato inabile allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro, abbia titolo a tale provvidenza. L’Ufficio, richiamando il quadro normativo di riferimento, ed in particolare le regole e le garanzie più elevate previste per i dati sensibili (artt. 20 e 22, d.lgs. n.196/2003; regolamento di attuazione degli artt. 20, 21 e 181, d.lgs. n. 196/2003, del Mef, d.m. 29 novembre 2007, n. 255; in particolare, scheda n. 14, “Corresponsione di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità”), non ha rilevato i presupposti per effettuare la comunicazione dell’elenco nominativo dei pensionati di guerra all’associazione richiedente, non essendo stata individuata una disposizione che prevede tale comunicazione, né nella menzionata scheda n. 14, né essendosi ritenuta pertinente la base giuridica prospettata dall’associazione richiedente (art. 26, l. n.383/2000, peraltro abrogato dall’art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 117/2017). In questo senso è stata altresì richiamata una precedente pronuncia dell’Autorità (parere ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013: provv. 10 aprile 2017, n.188, doc. web n. 6383249) con la quale era stato ritenuto conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali il diniego opposto dal predetto Ministero ad una istanza di accesso civico presentata dal presidente di un’associazione di invalidi per servizio, avente ad oggetto la “copia dell’elenco dei nominativi, con i relativi indirizzi, dei beneficiari di pensione privilegiata tabellare di cui all’art. 676, d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092” (nota 17 maggio 2018).

Fonte: Garante - Relazione 2018

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