GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento del 29 novembre 2018
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. XX, presidente, della dott.ssa XX, vicepresidente, della dott.ssa XX e della prof.ssa XX, componenti, e del dott. XX, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 85 del citato Regolamento che demanda al diritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso l’introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal Regolamento per la generalità dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2, del Regolamento);
VISTO il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l’ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli artt. 9, par. 1, e 10, del Regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 2-quater, comma 4, del Codice;
VISTO l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della conformità al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, adottato il 29 luglio 1998, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.1 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura;
RILEVATO che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le “disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice”;
RITENUTO che la valutazione di compatibilità di dette disposizioni con il Regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;
RITENUTO, per tale ragione, che:
- i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla direttiva 95/46/CE contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;
- eventuali modifiche normative rilevanti nella disciplina di specie – quali l’inclusione dei dati genetici e dei dati biometrici fra le categorie di dati particolari – debbano essere prese in considerazione per determinare la compatibilità delle disposizioni esistenti con il quadro normativo attuale;
RITENUTO che tali elementi, relativi all’aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” in ragione di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018;
RITENUTO, all’esito della verifica della conformità al Regolamento delle disposizioni previste nel “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, che le medesime, riportate nell’allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018 come “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”;
CONSIDERATO che le predette “Regole deontologiche” sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater e 136 del Codice;
RITENUTO di disporre la trasmissione delle suddette “Regole deontologiche” all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. XX;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018, verificata la conformità al Regolamento delle disposizioni del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, dispone che le medesime, riportate nell’allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” e ne dispone, altresì, la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.
Roma, 29 novembre 2018
Allegato 1
A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
Art. 1. Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall’art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dal d.lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2, del Regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l’esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento, nonché dell’art. 138 del Codice.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3. Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4. Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5. Diritto all'informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6. Essenzialità dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7. Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8. Tutela della dignità delle persone
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10. Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11. Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del Regolamento, nonché dall’art. 2-octies del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale(1) è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.
NOTE:
(1) L’art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall’art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell’individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.
Fonte: Autorità Garante