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29/11/2018 Attivita' giornalistica - Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Provvedimento del 29 novembre 2018

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Allegato 1

A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica

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Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2, del Regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l´anno, l’esistenza dell´archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all´esercizio della professione e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento, nonché dell’art. 138 del Codice.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

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Fonte: Autorità Garante

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