GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento del 29 novembre 2018
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Allegato 1
A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica
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Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del Regolamento, nonché dall’art. 2-octies del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) è ammesso nell´esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
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NOTE:
(1) L’art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall’art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell’individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.
Fonte: Autorità Garante