GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento del 19 dicembre 2018
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Allegato 1
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Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati
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Art. 11. Informativa
1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'articolo 3 delle presenti regole, ponendo in particolare evidenza l‘identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati, fermo restando quanto disposto dall’art. 14 del Regolamento, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato.
Fonte: Autorità Garante