GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018
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Allegato 1
Capo I - Ambito di applicazione e principi generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le regole deontologiche si applicano ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, per l´attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel Regolamento, nel Codice e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle presenti regole deontologiche.
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Fonte: Autorità Garante