Ai fini delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, adotatte dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018, valgono le DEFINIZIONI contenute nell'ARTICOLO 2 dell'Allegato n. 1 al citato provvedimento, e di seguito riportate:
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A) TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI = qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all´articolo 1 dell'allegato n. 1 al provvedimento;
B) RISULTATO STATISTICO = l´informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
C) VARIABILE PUBBLICA = il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
D) UNITA' STATISTICA = l´entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.
Fonte: Autorità Garante