GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018
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Allegato 1
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Capo II – Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione
Art. 6. Informazioni agli interessati
1. Oltre alle informazioni di cui all´art. 13 del Regolamento, all´interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell´interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l´eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal Regolamento e dal Codice, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l´interessato e il conferimento delle informazioni a quest´ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall´art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento, le informazioni stesse si considerano rese se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità.
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Fonte: Autorità Garante