Quali misure è necessario adottare, ai fini della tutela della privacy, per la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale?
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Il Garante ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni in merito al fatto che il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali garantisce espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute dell’organo consiliare comunale, demandando ad uno specifico regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti a detto regime di pubblicità (artt. 10 e 30 Tuel).
Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive, ed a specificare le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito (ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili). In quest'ultimo caso può essere vietata la ripresa, anche per un singolo punto all'ordine del giorno, secondo quanto viene disciplinato dal Regolamento.
Nell’ipotesi in cui sia prevista la possibilità di effettuare le riprese, l’Amministrazione deve rendere l’informativa ai partecipanti dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini, della diretta streaming e degli altri elementi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.
Infine, deve essere esposta un'informativa sintentica da porre all'ingresso della sala consiliare unitamente ad un avviso sotto forma di ICONA (immagine).
Fonte: Garante