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Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018
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Allegato 1
“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.”
Capo I - Ambito di applicazione e principi generali
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Art. 2. Ambito di applicazione
1. Le presenti regole deontologiche si applicano all´insieme dei trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici –conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare–, di cui sono titolari università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano nell´ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e soci di dette società scientifiche.
2. Le presenti regole deontologiche non si applicano ai trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attività di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attività comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull´interessato, che restano regolati dalle pertinenti disposizioni.
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Fonte: Autorità Garante