Ai fini delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, adotatte dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018, valgono le DEFINIZIONI contenute nell'ARTICOLO 1 dell'Allegato n. 1 al citato provvedimento, e di seguito riportate:
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A) RISULTATO STATISTICO = l´informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
B) UNITA' STATISTICA = l´entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;
C) VARIABILE PUBBLICA = il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
D) ISTITUTO O ENTE DI RICERCA = un organismo pubblico o privato per il quale la finalità di statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell´istituzione e la cui attività scientifica è documentabile;
E) SOCIETA' SCIENTIFICA = un´associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni professionali.
Si evidenzia, inoltre, che salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici.
Fonte: Autorità Garante