GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018
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Allegato 1
“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.”
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Capo II - Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione
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Art. 7. Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati di cui all’art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento
1. Le particolari categorie di dati di cui all’art. 9, § 1 e i dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10, trattati per scopi statistici e scientifici devono essere di regola in forma anonima.
2. I soggetti di cui all´art. 2, comma 1, possono trattare categorie particolari di dati personali per scopi statistici e scientifici quando:
a) l´interessato ha espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l´informativa;
b) il consenso è manifestato per iscritto. Quando la raccolta delle categorie particolari di dati personali è effettuata con modalità –quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore o simili– che rendono particolarmente gravoso per l´indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché esplicito, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell´informativa resa all´interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
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Fonte: Autorità Garante