GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018
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Allegato 1
“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.”
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Capo II - Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione
Art. 6. Informazioni agli interessati
1. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, nell´ambito delle informazioni di cui all´art. 13 RGPD del decreto è rappresentata all´interessato l´eventualità che i dati personali possono essere conservati e trattati per altri scopi statistici o scientifici, per quanto noto adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
2. Quando, con riferimento a parametri scientificamente attendibili, gli obiettivi dell´indagine, la natura dei dati e le circostanze della raccolta sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro in quanto familiare o convivente, l´informativa all´interessato può essere data per il tramite del soggetto rispondente, purché il trattamento non riguardi categorie particolari di dati personali o personali relativi a condanne penali e reati di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE)2016/679.
3. Quando i dati sono raccolti presso terzi, ovvero il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici riguarda dati raccolti per altri scopi, e l´informativa comporta uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il titolare adotta idonee forme di pubblicità, ad esempio, con le seguenti modalità:
• per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti sull´intero territorio nazionale, inserzione su almeno un quotidiano di larga diffusione nazionale o annuncio presso un´emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale;
• per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti su un´area regionale (o provinciale), inserzione su un quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale) o annuncio presso un´emittente radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale);
• per trattamenti riguardanti insiemi di specifiche categorie di soggetti, identificate da particolari caratteristiche demografiche e/o da particolari condizioni formative o occupazionali o analoghe, inserzione in strumenti informativi di cui gli interessati sono normalmente destinatari.
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Fonte: Autorità Garante