GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018
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Allegato 1
“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.”
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Capo III - Disposizioni finali
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Art. 13. Disposizioni finali
1. I responsabili e le persone autorizzate del trattamento che per motivi di lavoro e ricerca, abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici e scientifici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti nel progetto di ricerca di cui all´art. 3;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell´attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto è oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali sono adeguate costantemente all´evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici sono favorite, in relazione alle esigenze conoscitive della comunità scientifica e dell´opinione pubblica, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali;
g) i comportamenti non conformi alle presenti regole deontologiche sono immediatamente segnalati al titolare o al responsabile trattamento.
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Fonte: Autorità Garante