Cosa cambia con il GDPR in tema di consenso al trattamento dati?
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Per i dati “sensibili” (si veda art. 9 regolamento) il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo “Articolo 29” (WP 251), qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione.
Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.
Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Fonte: Autorità Garante - Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali