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01/04/2004 MASSIMARIO: Dato anonimo

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dato personale - Nozione - Dato anonimo

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L´informazione originariamente non associabile ad uno specifico interessato (c.d. dato anonimo) può divenire "dato personale" ex art. 1 della legge n. 675/1996 allorché, attraverso una successiva operazione di collegamento ad informazioni di diversa natura, risulti comunque idonea a rendere identificabile un soggetto. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, in mancanza di specifiche norme di legge o di regolamento, non può ritenersi consentita la comunicazione a privati, da parte di un soggetto pubblico, di dati statistici apparentemente anonimi, qualora il campione dei dati da analizzare, benché richiesto per scopi scientifici e di ricerca, per genere e consistenza numerica, consenta di risalire ai diretti interessati.

  • Garante 23 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 24 [doc. web n. 39568]

Non violano le disposizioni sulla protezione dei dati personali (in particolare, le prescrizioni impartite dal Garante con il Provvedimento generale del 29 novembre 2000) sistemi ed apparecchiature di ripresa dislocate su spiagge – a fini promozionali, pubblicitari o di informazione agli utenti – che, in ragione della distanza dal luogo ripreso o di altre caratteristiche tecniche, non consentano di identificare, anche indirettamente, gli interessati.

  • Garante 14 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 43 [doc. web n. 41782]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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