CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dato personale - Nozione - Perizie medico-legali
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Le perizie medico legali comprendono dati personali del paziente interessato sia nelle parti dove vengono riportati dati identificativi, riscontri di visite mediche ed i c.d. esami obiettivi, sia nella parte conclusiva che comprende generalmente le valutazioni soggettive del perito fiduciario: infatti, trattasi di un complesso di informazioni che, pur nella sua eterogeneità, fornisce un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie e sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, con la conseguenza che tali dati ricadono nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996.
Il concetto di "dato personale" comprende ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile; in esso rientrano non solo le informazioni oggettivamente caratterizzate, ma anche i giudizi, le analisi e le valutazioni, come, ad esempio, le perizie redatte da professionisti sanitari.
Le perizie medico legali possono contenere dati personali dell´interessato, il cui trattamento ricade nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996, sia nelle parti dove vengono riportati dati identificativi, riscontri di visite mediche e di c.d. esami obiettivi, sia nella parte conclusiva che comprende spesso le valutazioni del perito relative all´interessato.
Costituiscono dati personali dell´interessato, oggetto dell´istanza di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e del successivo ricorso di cui all´art. 29 della legge, non solo i dati di tipo oggettivo, ma anche quelli di tipo valutativo contenuti in una perizia medico legale redatta dal consulente di fiducia di una società assicurativa, in quanto anch´essi suscettibili di fornire elementi informativi, diretti ed indiretti, sull´interessato, le sue eventuali patologie e le loro possibili correlazioni con eventi ulteriori.
Devono ricomprendersi nel concetto di dato personale di cui all´art. 1 della legge n. 675/1996 le informazioni contenute nelle perizie medico legali redatte sulla persona del danneggiato su incarico delle compagnie di assicurazione, formulate in forma di valutazioni o giudizi espressi sull´invalidità o sull´inabilità dell´interessato.
Anche le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo comprendono dati personali del paziente interessato, sia nella parte in cui sono riportati dati identificativi dello stesso, sia in relazione ai riscontri a visite mediche ed ai c.d. esami obiettivi. Ne consegue che la richiesta dell´interessato volta ad accedere a tali informazioni è legittima.
Le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo comprendono dati personali dell´interessato sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonché riscontri di visite mediche e di c.d. esami obiettivi, sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Ne consegue che l´interessato ha diritto di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano ivi contenute, con esclusione delle possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o procedimentale eventualmente espresse in sede di consulenza.
Costituisce corretto adempimento alla richiesta dell´interessato – infortunatosi a seguito di un incidente sul lavoro – di conoscere i dati che lo riguardano contenuti nelle perizie medico legali redatte sulla sua persona dai sanitari di fiducia (medico di zona e medico centrale) di una società di assicurazioni, la consegna da parte della compagnia della trascrizione delle relazioni redatte dai medici, senza trasmissione dei documenti cartacei che le contengono.
Le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo comprendono dati personali dell´interessato sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonché riscontri di visite mediche e di c.d. esami obiettivi, sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Ne consegue che l´interessato ha diritto di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano ivi contenute, con esclusione delle possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o procedimentale eventualmente espresse in sede di consulenza.
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003