CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dati sensibili - Dati idonei a rivelare convinzioni religiose - Registri dei battezzati
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
La persona che si professa atea può ottenere, anche attraverso il ricorso al Garante, di rendere palese tale sua convinzione attraverso la rettificazione o aggiornamento dei dati personali conservati nei registri parrocchiali dei battezzati, realizzati per mezzo di un´annotazione a margine del dato da rettificare o con la allegazione all´atto stesso della richiesta di rettifica.
Il registro di battesimo che riporta i dati di una persona che si professa atea non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, in quanto documenta correttamente un evento - il battesimo - realmente avvenuto. La registrazione del battesimo, inoltre, non costituisce solo un dato relativo all´aderente, ma rappresenta un aspetto della vita - ed anche un dato - dell´organismo che lo detiene, il quale non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l´ha riguardato, se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà. Ne consegue che è infondata, e non può pertanto essere accolta, la richiesta dell´interessato, contenuta nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, di vedere cancellati il proprio nominativo e la data del battesimo ricevuto dai registri parrocchiali dei battezzati.
La persona che si professa atea può ottenere, anche attraverso il ricorso al Garante, di rendere palese tale sua convinzione attraverso la rettificazione o l´aggiornamento dei dati personali conservati nei registri parrocchiali dei battezzati, realizzati per mezzo di una annotazione a margine del dato da rettificare.
L´interessato, al fine di una corretta rappresentazione della propria immagine in relazione alle proprie convinzioni religiose, originarie o sopravvenute, ha diritto di ottenere l´annotazione a margine del registro dei battezzati dell´intenzione di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.
I dati relativi all´appartenenza religiosa sono dati personali di natura sensibile suscettibili di integrazione o aggiornamento. Conseguentemente va annotata nel registro parrocchiale dei battezzati la manifestata volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica.
La richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali dell´interessato, con specifico riferimento al dato sensibile relativo all´appartenenza religiosa.
Con riferimento al registro dei battezzati, l´aspirazione dell´interessato a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni, originarie o sopravvenute, può essere soddisfatta attraverso una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi, ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo.
Va annotata a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica in quanto espressione della legittima aspirazione a veder correttamente rappresentato il dato sensibile dell´appartenenza religiosa, anche in relazione alle sue convinzioni originarie o sopravvenute.
La richiesta di apporre nel registro dei battezzati l´annotazione della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l´interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa.
La richiesta dell´interessato di apporre a margine del registro parrocchiale dei battezzati l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare un dato personale che lo riguarda, con specifico riferimento alla propria appartenenza religiosa.
La richiesta dell´interessato di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, in quanto tesa a vedere correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, è legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.
L´aspirazione dell´interessato a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni, originarie o sopravvenute, può essere soddisfatta anche attraverso la semplice annotazione nel registro dei battezzati, a margine del dato da rettificarsi, della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica.
La richiesta dell´interessato di apporre sul registro dei battezzati l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, in quanto è volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (nella specie, preso atto dell´annotazione effettuata dal Parroco della parrocchia nei cui registri risultava iscritto l´interessato, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso).
Legittimamente l´interessato può chiedere che la sua convinzione di non voler appartenere più alla Chiesa Cattolica venga annotata nel registro dei battezzati, trattandosi di rettifica o meglio di aggiornamento del dato sensibile relativo all´appartenenza religiosa. A norma della legge in materia di protezione dei dati personali ove l´istanza di rettifica, indirizzata alla parrocchia che detiene il registro di battesimo, sia stata debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di un documento di identificazione dell´istante, e se in calce al successivo ricorso è stata apposta la sottoscrizione autenticata dell´interessato il titolare del trattamento, pur legittimamente richiamando l´attenzione dell´istante sugli effetti che derivano dall´accoglimento dell´istanza, non può tuttavia pretendere che questi si presenti, necessariamente, di persona.
Legittimamente l´interessato può chiedere che la sua convinzione di non voler appartenere più alla Chiesa Cattolica venga annotata nel registro dei battezzati, trattandosi di rettifica o meglio di aggiornamento del dato sensibile relativo all´appartenenza religiosa. Nel caso in cui tale annotazione venga apposta a margine del nominativo del ricorrente nel richiamato registro, successivamente alla proposizione del ricorso al Garante, questo deve essere definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003