CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dati sensibili - Dati idonei a rivelare opinioni politiche - Partiti politici
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L'iscrizione ad un partito politico costituisce di per sé un dato sensibile, con conseguente necessità, per il titolare del trattamento, di rendere un'idonea informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e, per l'interessato, di prestare espresso consenso scritto al trattamento dei dati personali.
Affinché il trattamento dei dati sensibili dei dipendenti e degli associati possa ritenersi lecito, è sufficiente che un partito politico osservi - anche a livello di articolazioni territoriali - le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; resta ferma, in ogni caso, la necessità che gli iscritti al partito prestino, anche sulla base di una formula concisa e collegata alle finalità statutarie, un consenso scritto al trattamento, che, salva diversa scelta degli interessati, deve ritenersi esteso anche alla pubblicazione del nominativo negli elenchi dei sostenitori o dei dipendenti, divulgabili anche via Internet.
I partiti politici possono trattare dati personali relativi agli iscritti (che hanno natura sensibile ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996) solo in presenza del consenso scritto degli interessati e dell'autorizzazione del Garante (rilasciata attraverso l´apposita autorizzazione generale). Il consenso deve essere manifestato anche dai sostenitori o dai simpatizzanti non iscritti al partito.
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003