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01/04/2004 MASSIMARIO: Partiti politici

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dati sensibili - Dati idonei a rivelare opinioni politiche - Partiti politici

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L'iscrizione ad un partito politico costituisce di per sé un dato sensibile, con conseguente necessità, per il titolare del trattamento, di rendere un'idonea informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e, per l'interessato, di prestare espresso consenso scritto al trattamento dei dati personali.

  • Garante 8 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 22 [doc. web n. 39264]

Affinché il trattamento dei dati sensibili dei dipendenti e degli associati possa ritenersi lecito, è sufficiente che un partito politico osservi - anche a livello di articolazioni territoriali - le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; resta ferma, in ogni caso, la necessità che gli iscritti al partito prestino, anche sulla base di una formula concisa e collegata alle finalità statutarie, un consenso scritto al trattamento, che, salva diversa scelta degli interessati, deve ritenersi esteso anche alla pubblicazione del nominativo negli elenchi dei sostenitori o dei dipendenti, divulgabili anche via Internet.

  • Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 12 [doc. web n. 39760]

I partiti politici possono trattare dati personali relativi agli iscritti (che hanno natura sensibile ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996) solo in presenza del consenso scritto degli interessati e dell'autorizzazione del Garante (rilasciata attraverso l´apposita autorizzazione generale). Il consenso deve essere manifestato anche dai sostenitori o dai simpatizzanti non iscritti al partito.

  • Garante 15 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 58 [doc. web n. 42324]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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