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01/04/2004 MASSIMARIO: Pertinenza, completezza e non eccedenza

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Requisiti dei dati - Pertinenza, completezza e non eccedenza

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La raccolta delle foto segnaletiche da parte degli organi di polizia è finalizzata esclusivamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia; ne consegue che, ove la comunicazione di dette foto ai mezzi d´informazione avvenga al di fuori di tali finalità, deve ritenersi violata la legge n. 675/1996 che, all´art. 1, qualifica esplicitamente come "dato personale" qualsiasi informazione idonea a consentire l´identificazione di un soggetto.

  • Garante 2 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 62 [doc. web n. 38985]

Con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano delle trascrizioni di conversazioni telefoniche registrate nel corso di un´inchiesta giudiziaria, incombe sul giornalista il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni (art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996), e di utilizzarli tenendo conto del principio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite (lett. d), comma 1, art. cit.), oltre che di rispettare il parametro dell´essenzialità dell´informazione (art. 20, comma 1, lett. d)). Pur potendo riferire, anche senza il consenso dell´interessato, notizie e circostanze di natura privata, il giornalista deve quindi rispettare i limiti imposti dalla tutela della riservatezza, dell´identità personale e della dignità della persona, mantenendo il riserbo su quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario.

  • Garante 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 71 [doc. web n. 40659]

Nei "test attitudinali" sottoposti da un Comune ai propri dipendenti, al fine della migliore utilizzazione del personale, non possono essere contenuti quesiti attraverso i quali i lavoratori esprimano in forma non anonima giudizi di valore riferiti alle complessive finalità dell´ente comunale, nonché alle linee concrete dell´azione politico-amministrativa dell´ente e dei suoi dirigenti. I dati così acquisiti, infatti, risultano in contrasto sia con il principio di pertinenza rispetto alle finalità della raccolta sancito dall´art. 9, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, attesa la loro assai dubbia rilevanza ai fini della valutazione dell´attitudine professionale dei dipendenti, sia con l´art. 27, comma 1 della stessa legge, il quale stabilisce che i soggetti pubblici possono procedere al trattamento dei dati personali solo per lo svolgimento delle finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dei regolamenti, in quanto l´art. 8 della legge n. 300/1970 fa divieto al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politico-sindacali dei lavoratori.

  • Garante 1 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 50 [doc. web n. 42332]

La legge n. 675/1996 non ha abrogato il regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e provinciali contenuto nella legge n. 142/1990 e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, nella legge regionale n. 1/1993: tali normative permettono la conoscibilità pressocché indifferenziata di tali delibere attraverso la loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori. In ogni caso, rimangono fermi il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 23, comma 4 della legge n. 675/1996), nonché i requisiti di pertinenza e non eccedenza dei dati (art. 9), che obbligano le amministrazioni ad operare una selezione delle informazioni - specie sensibili - il cui inserimento sia necessario per la realizzazione delle finalità cui le singole delibere sono preordinate.

  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 133 [doc. web n. 30951]

Ai sensi dell´art. 10 della legge n. 121/1981, come riformulato dall´art. 42 della legge n. 675/1996, gli interessati possono esercitare direttamente il diritto di accesso ai dati che li riguardano detenuti dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di chiedere la correzione o la cancellazione dei dati che risultassero inesatti o incompleti, oppure trattati in violazione di legge o di regolamento.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 41 [doc. web n. 41990]

La normativa sugli appalti pubblici (d.lg. n. 157/1985 per gli appalti di beni e servizi; d.lg. n. 358/1992 per gli appalti di forniture e lavori) attribuisce alle amministrazioni la facoltà di richiedere alle imprese concorrenti di dimostrare le proprie capacità tecniche mediante la produzione di un elenco dei principali servizi e forniture effettuati negli ultimi tre anni d´attività, con l´indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle prestazioni. Analogamente, le imprese partecipanti possono comunicare tali dati alle amministrazioni richiedenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale, laddove vengano in considerazione dati relativi allo svolgimento di attività economiche (artt. 12, comma 1, lett. f) ed art. 20, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996); ne consegue che le imprese concorrenti, ai fini in questione, non sono tenute ad acquisire il consenso degli interessati (cui dev´essere fornita soltanto l´informativa di cui all´art. 10), mentre le amministrazioni appaltanti sono tenute a rispettare le disposizioni che, anche al di fuori della legge n. 675/1996 e della disciplina sugli appalti, tutelano i diritti delle società offerenti e che prescrivono, tra l´altro, non solo di chiedere le informazioni non eccedenti l´oggetto dell´appalto (ad esempio: necessità effettiva di acquisire copie di fatture in luogo di altra documentazione equipollente), ma anche di tenere in debita considerazione "gli interessi legittimi del concorrente relativi alla protezione di interessi tecnici e commerciali" (art. 14, comma 3, d.lg. n. 358/1992; art. 14, comma 3, d.lg. n. 157/1995).

  • Garante 16 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 7 [doc. web n. 42320]

La disciplina delle modalità di utilizzo delle banche dati pubbliche da parte delle varie amministrazioni deve essere contenuta in norme di legge o di regolamento, in conformità alle condizioni previste dall´art. 27 della legge n. 675/1996, al fine di realizzare un trasparente flusso di dati ispirato ad omogenei criteri che garantiscano la protezione dei dati medesimi nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza sanciti dall´art. 9, lett. d) della legge.

  • Garante 4 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 16 [doc. web n. 41187]

Ai fini del contenimento della criminalità in particolari ambiti cittadini, possono essere concluse, tra forze di polizia ed aziende comunali di trasporto pubblico, intese dirette all´introduzione di sistemi di videosorveglianza attraverso l´installazione, in via sperimentale, di telecamere su alcune linee di autobus e tram e presso le fermate. A tal fine, prima dell´attivazione dei sistemi, la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa andranno fissate in aderenza alle finalità che ne hanno suggerito l´installazione, tenendo conto dei principi fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo a quelli di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti rispetto agli scopi perseguiti; inoltre, l´attività di videocontrollo, oggetto di preventiva informativa agli utenti ex art. 10 della legge n. 675/1996, dovrà permettere di cogliere in modo solo panoramico l´interno delle vetture o l´ambito delle singole fermate, in maniera da evitare non solo riprese talmente particolareggiate da risultare intrusive della riservatezza o da consentire la rilevazione di particolari non rilevanti, ma anche da impedire la violazione delle previsioni di cui all´art. 4 della legge n. 300/1970 (in riferimento alle postazioni di guida degli autisti). Infine, le immagini acquisite, accessibili in chiaro da una "stazione di lettura" sulla scorta di un sistema di "doppia chiave" congiunta (una in possesso del personale dell´azienda all´uopo preposto, l´altra in possesso dell´autorità di polizia), dovranno essere custodite - unitamente ai sistemi di lettura - con adeguati sistemi di sicurezza, e potranno essere visionate soltanto in occasione della commissione di atti criminosi ritualmente denunziati.

  • Garante 23 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 57 [doc. web n. 40899]

I principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 obbligano anche gli organi di polizia e l´autorità giudiziaria a svolgere l´attività di raccolta, utilizzazione e divulgazione dei dati con modalità tali da non recare agli interessati un pregiudizio ingiustificato rispetto alle finalità perseguite. Non appare rispettosa di detti principi la divulgazione, da parte della polizia giudiziaria, attraverso organi di informazione, di alcuni dati personali (fotografie e generalità) di una prostituta, che sia stato accertato essere affetta dal virus dell´H.I.V., al fine di informare le persone che avevano avuto con la stessa rapporti a rischio, potendo la finalità informativa essere raggiunta, tenuto conto anche delle specifiche garanzie di riservatezza approntate per i soggetti sieropositivi dalla lege n. 135/1990, attraverso procedure più selettive, basate, ad esempio, sulla notizia della sieropositività di una persona che pratichi abitualmente la prostituzione in una determinata zona, accompagnata dall´istituzione di un servizio di informazione ed assistenza (es.: un numero verde) cui gli interessati potessero rivolgersi.

  • Garante 13 aprile 1999, in Bollettino n. 10, pag. 72 [doc. web n. 39077]

Non risulta conforme al principio di pertinenza nel trattamento dei dati in relazione alle finalità perseguite, posto dall´art. 9, comma 1, lett. a) e d) della legge n. 675/1996, la disposizione dell´art. 381 del d.P.R. n. 495/1992 (reg. att. del nuovo codice della strada, introdotto con d.lg. n. 285/1992) che prevede la diffusione, mediante esposizione nei relativi contrassegni, dei dati personali (generalità, indirizzo o, alternativamente, fotocopia di un documento di identità) dei titolari di permessi di accesso a zone a traffico limitato, attribuiti a determinate categorie di soggetti, o di autorizzazione alla sosta, concesse in favore dei portatori di handicap motorio. Ad assicurare l´esercizio della funzione amministrativa di controllo sulla liceità e sul corretto utilizzo di detti permessi è, infatti, sufficiente l´esposizione sui contrassegni, nel primo caso, del numero di targa e di quello del permesso, nel secondo, dell´indicazione del comune competente e del numero di autorizzazione, mentre le generalità del titolare, al fine della immediata conoscibilità da parte di un pubblico ufficiale che le richieda, possono essere riportate sul retro del contrassegno, celate alla immediata visibilità dall´esterno del veicolo.

  • Garante 7 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 14 [doc. web n. 40983]

Secondo le disposizioni introdotte dal d.lg. n. 135/1999 che, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, ha integrato le disposizioni poste dall´art. 22 della legge n. 675/1996, nell´ambito delle attività in materia di elettorato e altri diritti politici sono consentiti solo i trattamenti finalizzati all´esecuzione di specifici compiti previsti da leggi o regolamenti (art. 8, comma 1 e 3); tra tali compiti, può essere ricompresa la comunicazione a soggetti determinati dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa sul diritto di accesso, nei limiti e alle condizioni ivi previsti (art. 22 della legge n. 241/1990). I trattamenti in questione devono, peraltro, essere effettuati nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 675/1996 e dallo stesso d.lg. n. 135/1999 e, in particolare, di quelli di pertinenza ed essenzialità dei dati trattati e del rispetto della finalità perseguita (art. 9 della legge n. 675/1996 e artt. 1 - 4 del d.lg n. 135/1999); in tal senso, appare legittimo il rilascio dell´elenco dei sottoscrittori di una lista elettorale esclusivamente a soggetti che intendano servirsene per l´esercizio dei diritti politici (es.: nel caso che la richiesta pervenga da candidati appartenenti a liste concorrenti).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 71 [doc. web n. 40779]

Il rilascio di copie di atti o la consultazione dei registri relativi ai procedimenti giudiziari rientrano fra le attività svolte dagli uffici giudiziari "per ragioni di giustizia", che sono soggette solo ad alcune disposizioni della legge n. 675/1996 (art. 4, comma 1, lett. d) e comma 2). Agli uffici giudiziari, nella comunicazione di dati personali ad altri soggetti pubblici, non si applicano, quindi, le particolari cautele previste dal comma 2 dell´art. 27 della legge, ferma restando l´applicabilità, anche ai trattamenti svolti da questi uffici, del principio di pertinenza dei dati previsto dall´art. 9, lett. b) e d), in base al quale è consentita la comunicazione dei soli dati non eccedenti la finalità istituzionale perseguita.

  • Garante 27 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 78 [doc. web n. 40887]

La legge n. 675/1996 non ha modificato la normativa relativa al condominio negli edifici rinvenibile nel codice civile e non preclude, quindi, l´applicazione delle norme in materia di costituzione dell´assemblea e di validità delle deliberazioni (artt. 1136 e ss. del c.c.). Poiché da dette norme discende la necessità dell´esatta individuazione dei nominativi dei soggetti legittimati ad intervenire all´assemblea, in quanto essa rappresenta elemento indispensabile ai fini della regolare convocazione della stessa e per la verifica della validità delle relative deliberazioni, la documentazione a tal fine acquisita da parte dell´amministratore può essere messa a disposizione dei condòmini che ne facciano richiesta, fermo restando che, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996, possono essere sottoposti ad esame i soli elementi realmente idonei ad individuare la titolarità dei soggetti legittimati alla partecipazione alle assemblee.

  • Garante 19 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 7 [doc. web n. 42268]

Le disposizioni degli artt. 20 e 27, commi 3 e 4, della legge n. 675/1996 consentono, rispettivamente nel settore del lavoro privato ed in quello pubblico, la diffusione di dati personali solo a precise condizioni, al di là dell´ipotesi dell´espresso consenso dell´interessato; in particolare, mentre i soggetti privati possono diffondere i dati personali in adempimento di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, i soggetti pubblici possono far ciò solo ove previsto da una norma di legge o di regolamento. Con specifico riferimento ai trattamenti connessi all´impiego, da parte dei lavoratori, dei cartellini identificativi sul posto di lavoro, il cui obbligo di utilizzazione trova fondamento, a seconda del settore lavorativo privato o pubblico, in accordi aziendali, in regolamenti aziendali o in atti amministrativi d´organizzazione adottati a livello nazionale o locale, deve comunque trovare applicazione l´art. 9 della legge n. 675/1996 e, segnatamente, il principio di pertinenza e non eccedenza, sicché, in assenza di specifiche norme di legge o di regolamento che ne prescrivano analiticamente il contenuto, da detti cartellini debbono essere espunti tutti quei dati personali dei lavoratori che risultino non pertinenti o inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale o di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.

  • Garante 11 dicembre 2000, in Bollettino n. 16, pag. 32 [doc. web n. 30991]

Nessuna disposizione della legge n. 675/1996 - in specie, l´art. 9, che al comma 1, lett. d), stabilisce il principio di pertinenza in materia di trattamento dei dati personali - impedisce in via generale alla polizia municipale di indicare le generalità degli agenti verbalizzanti nei verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada, conformi all´originale e redatti con sistemi meccanizzati. Tali verbali vanno compilati secondo le norme speciali che regolano i relativi modelli, contenute nel regolamento di attuazione al Codice della strada approvato con d.P.R. n. 495/1992 - e successive modificazioni ed integrazioni -, che disciplinano direttamente i relativi procedimenti sanzionatori amministrativi, e che non sono state abrogate o modificate dalla legge n. 675/1996.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 9 [doc. web n. 41067]

Premesso che la normativa in materia di protezione dei dati personali posta dalla legge n. 675/1996 non ha abrogato ma, anzi, ha confermato (art. 43, comma 2) le disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 in materia di A.I.D.S., va rilevato che il d.lg. 135/1999 sul trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici considera di rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo atte a consentire l´espletamento di un mandato elettivo, quale quello dei consiglieri comunali. Peraltro, il diritto di accesso ai dati da parte dei predetti incontra un limite nel rispetto dei principi di pertinenza, essenzialità e compatibilità con la funzione perseguita, ribaditi, anche in materia di dati sensibili, dagli artt. 1 - 5 del citato d.lg..

  • Garante 8 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 5 [doc. web n. 1075036]

Costituisce illegittimo trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile, la comunicazione, da parte del datore di lavoro, indistintamente ai singoli medici che hanno rilasciato alcuni certificati giustificativi di varie assenze per malattia di una dipendente, nonché all´Ordine provinciale dei medici e ad una A.S.L., di dati della dipendente e della di lei figlia minore, attinenti alle ragioni delle singole assenze - non tutte per malattia - e alla consecutività dei relativi periodi di mancata prestazione lavorativa. Con tale comportamento vengono violati i principi di pertinenza e non eccedenza fissati dall´art. 9 della legge n. 75/1996, nonché le tutele specificamente apprestate a garanzia del trattamento dei dati sensibili - nella specie, attinenti allo stato di salute - dall´art. 22 della legge.

  • Garante 24 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 48 [doc. web n. 39460]

Non viola i principi di pertinenza e non eccedenza fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996 il datore di lavoro che comunica all´I.n.p.s. i dati del dipendente assente anche per un solo giorno, al fine del controllo sullo stato di malattia, in considerazione della normativa di legge e di quella contrattuale di settore che prevedono la possibilità di controlli e visite fiscali fin dal primo giorno di assenza.

  • Garante 28 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 50 [doc. web n. 41103]

Ai sensi dell´art. 9 della legge n. 675/1996, la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati in occasione dell´espletamento di attività investigativa sul luogo di lavoro e commissionata dal datore di lavoro debbono essere valutate caso per caso, tenendo conto del particolare settore nel quale sono occupati i dipendenti interessati e delle specifiche modalità tecniche di svolgimento della loro attività.

  • Garante 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 98 [doc. web n. 42106]

Viola i principi di pertinenza e non eccedenza nella diffusione dei dati personali, fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, l´esposizione nella bacheca condominiale, posta in luogo accessibile anche ad estranei al condominio, dell´ordine del giorno di una assemblea che riporti anche la situazione debitoria di singoli condòmini. Ai sensi degli artt. 13 e 29 della legge, quindi, il condomino interessato può agire per ottenere la rimozione dalla bacheca dei dati relativi alla propria morosità.

  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 7 [doc. web n. 31007]

Nell´ipotesi di estinzione di un contratto di finanziamento, con conseguente totale soddisfacimento dei diritti del creditore, la conservazione, da parte di una "centrale rischi" privata, dei dati personali del debitore e, eventualmente, del fideiussore, ove protrattasi per un quinquennio dalla data di estinzione del rapporto, deve essere ritenuta - anche ove assistita da originario consenso dell´interessato - sproporzionata ed eccedente rispetto alla finalità perseguita all´atto del trattamento. Di conseguenza, deve trovare accoglimento l´istanza di cancellazione dei dati avanzata dall´interessato

  • Garante 27 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 77 [doc. web n. 39696]

Anche i trattamenti di dati personali effettuati dagli organi di polizia debbono corrispondere ai parametri di esattezza, completezza ed aggiornamento, oltre che ai principi di liceità e correttezza. Ai sensi dell´art. 10 della legge n. 121/1981, l´interessato può esercitare il diritto di rettifica direttamente nei confronti del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza in relazione alle informazioni personali detenute dal Centro stesso.

  • Garante 17 gennaio 2002, in Bollettino n. 27, pag. 26 [doc. web n. 1065136]

La liceità dell´utilizzo di investigatori privati al fine della raccolta di elementi ed informazioni da produrre in un procedimento giudiziario (nella specie, nell´ambito di una procedura di arbitrato rituale) va sindacato dal Garante, in termini di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti, rispetto alle finalità che, ex ante, i committenti dell´indagine investigativa si prefiggevano, e non in base alla valutazione sul convincimento che l´autorità giudiziaria – o altro organo decidente – può trarre dalle risultanze prodotte nel procedimento.

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 17 [doc. web n. 1063652]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 22 [doc. web n. 1064177]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 27 [doc. web n. 1064225]

La dicitura "pignoramento" apposta dal datore di lavoro sulla busta-paga del dipendente a motivazione di una ritenuta operata sullo stipendio contrasta con i principi posti a tutela della riservatezza dei dati personali, in quanto rende chiaramente conoscibile a terzi – ad esempio, ai soggetti ai quali l´interessato chieda un finanziamento – delicati aspetti della vita privata del lavoratore. Le finalità di documentazione e trasparenza nel rapporto fra datore di lavoro e dipendente possono essere soddisfatte, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate (art. 9, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996), mediante l´utilizzazione di diverse dizioni o codici identificativi che rendano enucleabile la ritenuta senza descriverla specificamente.

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 34 [doc. web n. 1063659]

Il principio di pertinenza e non eccedenza è applicabile anche alle informazioni commerciali fornite on-line sull´affidabilità delle imprese. è infondata la richiesta dell´interessato di cancellare i dati che lo riguardano dall´archivio di una società che fornisce tali informazioni, ove questi abbia rivestito nella società oggetto di informativa il ruolo di accomandante.

  • Garante 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 31 [doc. web n. 29976]

Al fine di valutare la legittimità del trattamento di dati personali in ambito giornalistico è necessario verificare che siano stati rispettati i principi di essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di pubblico interesse e di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento. Conseguentemente è fondata l´opposizione per motivi legittimi proposta nei confronti di alcune testate giornalistiche che hanno pubblicato, in articoli di cronaca, i nomi e gli indirizzi di residenza di vittime di furti in appartamento, seppure riportati con qualche imprecisione.

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 8 [doc. web n. 1065802]

Non può essere accolto il ricorso con cui l´interessato, in cura presso l´Unità operativa di salute mentale di un´Azienda sanitaria locale, chieda la cancellazione dal documento contenente il diario degli interventi e delle prescrizioni mediche, nonché documentazione di aspetti amministrativi della sua vicenda sanitaria, di annotazioni contenenti dati personali che il ricorrente ritenga pregiudizievoli, ma che risultino correttamente raccolti, annotati e conservati nonché pertinenti alle finalità per le quali il documento è stato formato.

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 8 [doc. web n. 1066122]

È lecito il trattamento di dati giudiziari da parte di una pubblica amministrazione, se effettuato per finalità di gestione del rapporto di lavoro e nel rispetto del principio generale di pertinenza e non eccedenza, limitandolo alle sole ipotesi previste dalla normativa sulla tutela dei dati personali (fattispecie relativa alla conservazione nello stato matricolare di un ufficiale di Marina di dati aggiornati, relativi ad un procedimento penale, definito da tempo con una sentenza di patteggiamento).

  • Garante 17 aprile 2003 [doc. web n. 1054689]

Le disposizioni poste dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali non hanno modificato le norme sul condominio degli edifici di cui agli artt. 1117 e ss.ti del codice civile, prevedendo tuttavia che il condominio possa trattare solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di gestione.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1053868]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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