CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Requisiti dei dati - Proporzionalità del trattamento
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La rilevazione dei dati biometrici (nel caso di specie impronte digitali associate ad immagini del volto) di coloro che accedono ai locali di una banca, ove formalmente giustificata dalla mera affermazione di una generica ed indimostrata esigenza di sicurezza, non suffragata da specifici elementi di rischio, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996. Ne consegue che il trattamento dei dati raccolti con detto sistema di rilevamento è illecito, traducendosi in un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà dei singoli interessati.
Nella carenza di una base normativa idonea ad operare adeguati bilanciamenti tra i contrapposti interessi, l´installazione di sistemi di rilevazione biometrica presso gli sportelli bancari, normalmente non in linea con il principio di proporzionalità di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996, può essere considerata lecita ove effettuata in via assolutamente temporanea ed in considerazione di eccezionali circostanze di rischio determinatesi in un particolare momento storico, da valutarsi da parte degli istituti bancari con particolare cautela, anche sulla base dei precedenti eventi e delle concordanti valutazioni degli organi locali di pubblica sicurezza (nel caso di specie, detta installazione è stata consentita in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza degli utenti e dei dipendenti delle banche connesse all´imminente introduzione della moneta unica ed alla conseguente disponibilità, presso gli sportelli, di ingenti quantitativi di denaro contante).
L´utilizzazione generalizzata ed indiscriminata di sistemi di rilevazione biometrica all´ingresso degli istituti bancari non è consentita perché contraria al principio di proporzionalità tra gli strumenti impiegati e le finalità prospettate (art. 9 della legge n. 675/1996); infatti, in caso di mera affermazione di una generica esigenza di sicurezza, non suffragata da specifici elementi atti ad evidenziare concrete situazioni di rischio, l´adozione di detti sistemi di rilevazione, in assenza di adeguate norme di legge, si tradurrebbe in un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà e della dignità degli utenti.
Nel fascicolo personale del funzionario diplomatico sono inseriti "i documenti interessanti la carriera" del funzionario stesso (art. 113 del d.P.R. n. 18/1967]. Il margine di apprezzamento nella valutazione di ciò che può effettivamente "interessare" o meno la carriera trova un limite nel c.d. principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, secondo cui possono essere trattati i soli dati pertinenti e non eccedenti in relazione alle finalità perseguite, come prescritto dall´art. 9 della legge n. 657/1996 (parere reso sullo schema di regolamento per la tenuta dei fascicoli del personale della carriera diplomatica – art. 113 del d.P.R. n. 18/1967 –).
Un obiettivo significativo quale quello dell´introduzione della Carta nazionale dei servizi, rilevante sul piano della semplificazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, può essere meglio raggiunto se si garantiscono al cittadino, nelle norme di riferimento e nella prassi applicativa, una trasparenza effettiva e il diritto di acquisire agevolmente una piena consapevolezza sull´utilizzazione e la circolazione delle informazioni personali, i cui flussi devono restare giustificati e proporzionati in base alle finalità perseguite (parere sullo schema di d.P.R. sull´uso e la diffusione della Carta nazionale dei servizi).
Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003