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01/04/2004 MASSIMARIO: Liceita' e correttezza

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Requisiti dei dati - Liceità e correttezza

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La diffusione, attraverso i mezzi d´informazione, della notizia afferente l´invito a comparire innanzi all´autorità giudiziaria penale, prima che di detto provvedimento abbia avuto effettiva conoscenza l´interessato, costituisce violazione dei principi di liceità e correttezza fissati dall´art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996 allorché non siano rinvenibili concreti elementi che giustifichino l´immediato esercizio del diritto di cronaca (fattispecie antecedente l´introduzione del codice di deontologia di settore).

  • Garante 2 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 23 [doc. web n. 39256]

I dati personali concernenti le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi sono da ritenersi conoscibili da parte di chiunque vi abbia interesse attraverso la lettura degli atti parlamentari (es.: risposte fornite a interrogazioni e interpellanze parlamentari), l´esame dei contratti collettivi, l´accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990) e, in sede di esercizio del diritto di cronaca, da parte degli esercenti la professione giornalistica. Rimane ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi ed acquisiti correttamente (art. 9 della legge n. 675/1996), e che siano invece mantenuti riservati quelli relativi a circostanze personali e familiari, o che abbiano natura sensibile (es.: ritenute previdenziali e assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe sindacali).

  • Garante 16 settembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 16 [doc. web n. 39364]

Con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano delle trascrizioni di conversazioni telefoniche registrate nel corso di un´inchiesta giudiziaria, incombe sul giornalista il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni (art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996), e di utilizzarli tenendo conto del principio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite (lett. d), comma 1, art. cit.), oltre che di rispettare il parametro dell´essenzialità dell´informazione (art. 20, comma 1, lett. d)). Pur potendo riferire, anche senza il consenso dell´interessato, notizie e circostanze di natura privata, il giornalista deve quindi rispettare i limiti imposti dalla tutela della riservatezza, dell´identità personale e della dignità della persona, mantenendo il riserbo su quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario.

  • Garante 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 71 [doc. web n. 40659]

Il principio di correttezza nell´acquisizione delle informazioni (art. 9 della legge n. 675/1996), che è proprio anche dell´esercizio dell´attività giornalistica, trova applicazione - anche per le fattispecie antecedenti all´entrata in vigore del codice di deontologia di settore, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 1998 - nel caso di registrazioni audiovisive accidentali o che non facciano parte di una prova di trasmissione, e impongono alla rete televisiva che le abbia effettuate di astenersi dal diffonderle o, quanto meno, di darne tempestiva notizia all´interessato, ponendolo nella condizione di esprimere il proprio punto di vista e, se del caso, di opporsi all´ulteriore trattamento (principi affermati dal Garante in una segnalazione ad una rete televisiva a proposito della diffusione, da parte di una trasmissione a sfondo satirico, di considerazioni espresse da un esponente politico registrate, a sua insaputa, nei momenti immediatamente precedenti l´inizio di un´intervista rilasciata ad un telegiornale della stessa rete).

  • Garante 22 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 29 [doc. web n. 39813]

Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto all´informazione operato dalla legge n. 675/1996 (v., in particolare, l´art. 25, come modificato dal d.lg. n. 171/1998) non giustifica alcuna deroga a quanto previsto dalle disposizioni dell´art. 9 della legge, secondo le quali il giornalista, al pari di ogni altro soggetto che utilizzi informazioni contenute anche su supporti audiovisivi, deve raccoglierle senza violenza o inganno e in un quadro di trasparenza.

  • Garante 22 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 29 [doc. web n. 39813]

Ai sensi dell´art. 10 della legge n. 121/1981, come riformulato dall´art. 42 della legge n. 675/1996, gli interessati possono esercitare direttamente il diritto di accesso ai dati che li riguardano detenuti dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di chiedere la correzione o la cancellazione dei dati che risultassero inesatti o incompleti, oppure trattati in violazione di legge o di regolamento.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 41 [doc. web n. 41990]

Non contrasta con i principi di liceità e correttezza nel trattamento dei dati personali posti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 l´acquisizione da parte di un´amministrazione comunale della copia di una sentenza penale emessa nei confronti dell´interessato, dipendente del comune, al fine di utilizzarne i dati esclusivamente per motivi inerenti allo svolgimento del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dello stesso dipendente.

  • Garante 12 luglio 1999, in Bollettino n. 9, pag. 51 [doc. web n. 39660]

Il d.lg. n. 135/1999, recante disposizioni integrative della legge n. 675/1996, circa il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici prevede che gli organismi sanitari che trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute rispettino i principi di correttezza e di pertinenza sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996, adottando specifiche cautele a tutela della riservatezza degli interessati; tra queste, particolarmente significativa è quella secondo cui i dati anagrafici devono essere conservati separatamente da quelli sanitari che, se contenuti in elenchi, registri o banche dati, ai sensi dell´art. 3, commi 4 e 5, d.lg. n. 135/1999 devono essere trattati con tecniche di cifratura, mediante l´utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che permettano di risalire agli interessati solo in caso di necessità.

  • Garante 16 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 7 [doc. web n. 30907]

Benché le norme processuali non siano state ancora rivisitate in dettaglio per essere integrate e modificate alla luce dei nuovi principi in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675/1996 ha comunque reso immediatamente applicabili all´attività svolta "per ragioni di giustizia" presso gli uffici giudiziari alcuni obblighi sulle modalità e sulla sicurezza del trattamento, tra cui quelli di correttezza e di pertinenza sanciti dall´art. 9 e quelli sulle misure di sicurezza fissati dal d.P.R. n. 318/1999.

  • Garante 21 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 9 [doc. web n. 40237]

Fuori dei casi di operazioni di comunicazione connesse a prestazioni richieste, a servizi erogati o all´adempimento di obblighi normativi posti in favore di soggetti pubblici, gli istituti di credito ed il relativo personale devono mantenere il riserbo sulle informazioni relative ai propri clienti, astenendosi dalla divulgazione a terzi. Inoltre, secondo la legge n. 675/1996, il titolare del trattamento, ai fini del corretto esercizio della facoltà di cui all´art. 20, comma 1, lett. g) della legge, oltre a valutare l´effettiva necessità della comunicazione dei dati per la difesa di un diritto in sede giudiziaria, è tenuto a verificare che la natura dei dati, il contesto in cui essi sono trattati e, in particolare, il rapporto giuridico intercorrente con l´interessato, per disposto di legge o di contratto non siano d´ostacolo all´esercizio di tale facoltà. Pertanto, sussistendo nei rapporti delle banche con la clientela l´obbligo di mantenere il riserbo sulle operazioni, sui conti e sulle posizioni degli utenti (c.d. segreto bancario), in assenza del consenso dell´interessato deve ritenersi illecita la comunicazione dei dati personali di un cliente effettuata da un dipendente dell´istituto in favore del difensore di un terzo (nel caso di specie il coniuge divorziato del ricorrente), perché contraria non solo ai principi di liceità e correttezza del trattamento fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, ma anche agli specifici obblighi nascenti dal rapporto contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.).

  • Garante 23 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 30 [doc. web n. 39821]

In linea generale, è lecito il trattamento dei dati personali raccolti nel corso di un’operazione di investigazione privata da parte dei soggetti che ne sono o ne sono stati in diversa veste titolari (nella qualità di investigatori privati, committenti dell’investigazione e di destinatari della comunicazione dei dati raccolti), ove si tratti di soddisfare una legittima esigenza di far valere un diritto in sede giudiziaria (fattispecie relativa all’acquisizione da parte di una società, per mezzo di un´agenzia investigativa, di materiale probatorio al fine di concretizzare l’addebito dell’asserita violazione da parte dell’interessato, ex amministratore della società, di un patto di non concorrenza).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 17 [doc. web n. 1063652]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 22 [doc. web n. 1064177]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 27 [doc. web n. 1064225]

L’invio ai cittadini, da parte del Presidente del Consiglio, di un messaggio accompagnato da un apparecchio "euroconvertitore", costituisce un trattamento lecito di dati personali sia ove si consideri svolto direttamente dal soggetto pubblico (essendo, in tal caso, applicabile la disciplina di cui all’art. 27 della legge n. 675/1996), sia qualora si ritenga effettuato, in qualità di titolare, dalle Poste Italiane S.p.a. (stante l’utilizzazione, da parte di un soggetto privato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) della legge stessa, di dati personali provenienti da fonti conoscibili da chiunque).

  • Garante 10 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 56 [doc. web n. 1065226]

L’indirizzo e-mail contenuto in un sito Internet liberamente accessibile non può essere considerato un "dato pubblico" e, come tale, utilizzato anche per finalità diverse da quelle specifiche in relazione alle quali era stato reso disponibile (nella specie si trattava dell’utilizzazione di un indirizzo e-mail pubblicato sul sito dell’Università di Milano).

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 3 [doc. web n. 1065798]

Non può essere accolto il ricorso con cui l’interessato, in cura presso l’Unità operativa di salute mentale di un’Azienda sanitaria locale, chieda la cancellazione dal documento contenente il diario degli interventi e delle prescrizioni mediche, nonché documentazione di aspetti amministrativi della sua vicenda sanitaria, di annotazioni contenenti dati personali che il ricorrente ritenga pregiudizievoli ma che risultino correttamente raccolti, annotati e conservati nonché pertinenti alle finalità per le quali il documento è stato formato.

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 8 [doc. web n. 1066122]

È lecito il trattamento di dati personali finalizzato ad ottenere notizie di un plico smarrito da parte della società incaricata della sua consegna (nel caso di specie, nella missiva con la quale venivano richieste le notizie del plico si specificava altresì che lo stesso si riferiva ad un determinato procedimento giudiziario e si indicavano le generalità di una delle parti).

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 16 [doc. web n. 1066435]

In difetto di previsioni normative di rango legislativo o regolamentare imposte dagli artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, è illecito il trattamento dei dati personali effettuato da un concessionario per la riscossione dei tributi attraverso la comunicazione ai clienti di un professionista, debitore per tributi fiscali e previdenziali, di dati relativi alla sua posizione debitoria e la raccolta di informazioni volte a verificare l’esistenza di eventuali crediti professionali pignorabili, realizzata mediante l’invito ai medesimi clienti a rilasciare "dichiarazioni stragiudiziali" sull’eventuale esistenza di detti crediti. Non possono colmare l’assenza di dette previsioni normative disposizioni o istruzioni di natura amministrativa rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze nell’esercizio dell’attività di vigilanza svolta dall’Agenzia delle entrate ai sensi del d.lg. n. 112/1999.

  • Garante 20 novembre 2002 [doc. web n. 1067162]
  • Garante 20 novembre 2002 [doc. web n. 1067453]

È illecita la pubblicazione su un settimanale delle fotografie dei bambini deceduti a causa di una calamità naturale, raccolte senza il consenso dei genitori presso le tombe ove le famiglie le avevano esposte con l´unica finalità relativa alla memoria e alla pietà per i defunti. Le esigenze di informazione su fatti di interesse pubblico non possono prescindere dalla liceità e correttezza delle modalità con cui i dati vengono acquisiti, tenendo anche conto della specifica tutela che la normativa posta dalla legge e dal codice deontologico dei giornalisti apprestano in favore dei minori coinvolti in fatti di cronaca, che non viene meno con la morte degli interessati.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067167]

È lecito il trattamento di dati personali effettuato da una società di recupero crediti svolto per la finalità di tutela del diritto di credito, anche in assenza del consenso dell´interessato, fermi restando i diritti di quest´ultimo, da far valere nelle sedi competenti, in ordine alla controversa esistenza del debito.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081602]

È lecito e corretto il trattamento di dati personali di dipendenti di una società concessionaria di un tratto autostradale, addetti ai servizi di esattoria, effettuato su videoterminali e in bacheche aziendali, quando risulti provato che gli stessi siano posti in luoghi non accessibili al pubblico degli utenti ed al personale esterno e, per quanto riguarda in particolare i videoterminali, sia accertato che detti dati non sono visionabili o consultabili neppure dal personale che acceda temporaneamente ai locali ove sono custoditi.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083460]

Sono infondate la richiesta dell´interessato di cancellazione dei dati e l´opposizione per motivi legittimi relativamente al trattamento dei dati effettuato al proprio interno da una società finanziaria in relazione ad un contratto di finanziamento precedentemente stipulato fra le parti, ove risulti che la raccolta ed il successivo trattamento "interno" delle informazioni da parte della società sia avvenuto in modo lecito e non eccedente in relazione agli scopi per i quali le stesse sono state raccolte, con riferimento ai dati inerenti al rapporto contrattuale soggetti ad obblighi di conservazione interna.

  • Garante 9 dicembre 2003 [doc. web n. 1084439]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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