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30/04/2019 Accesso civico alle Informazioni su incarichi esterni

Accesso civico alle Informazioni su incarichi esterni

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... ( omissis) ... In tema di accesso civico ai dati riferiti ai dipendenti, è stato approvato un articolato parere relativo agli incarichi esterni dagli stessi rivestiti (parere 29 marzo2018, n. 179, doc. web n. 8685129). Al riguardo, è stato rappresentato che – fermirestando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18, d.lgs. n. 33/2013 – la mancata ostensione di alcuni documenti non risultava motivata nel provvedimento didiniego della p.a. e in ogni caso, nel caso esaminato, per alcuni degli atti richiestinon era comunque richiamabile il limite all’accesso civico previsto dall’art. 5-bis,comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, considerando la natura dei dati personali ivi contenuti (peraltro già resi pubblici in atti di sindacato ispettivo presso gli organi parlamentari e da quotidiani nazionali), il ruolo ricoperto dal controinteressato nellavita pubblica, la connessa funzione pubblica esercitata e l’attività di pubblico interesse svolta nel periodo, seppur breve, in cui era stato assunto un incarico istituzionale presso un ente locale. In ordine alla restante documentazione – inerente agliincarichi esterni svolti a titolo personale (art. 53, comma 6, d.lgs. 20 marzo 2001,n. 165) – è stato affermato che, in linea di principio, una generale richiesta diaccesso civico a tutti gli incarichi svolti durante l’intera vita lavorativa di un dipen-dente presso una p.a. può consentire la conoscenza di informazioni attraverso lequali ricostruire l’attività svolta “a titolo personale” e al di fuori dell’orario di lavoro da parte di un dipendente. Inoltre, nel caso di specie l’istanza di accesso civico nonprecisava né il periodo temporale, né la categoria di documenti cui si desideravaaccedere e l’amministrazione, nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico, non aveva descritto le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti potevacomportare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dell’interes-sato. Tali circostanze non hanno permesso quindi di esprimere un parere nel meritodella questione sottoposta, sì che la p.a. istante è stata invitata a rivalutare la richiesta di accesso, fornendo nella risposta una motivazione congrua e completa rispetto all’esistenza o meno del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n.33/2013. Ciò tenendo conto delle motivazioni del controinteressato e della circostanza che fra lo stesso e l’istante pendeva un contenzioso giudiziario; della circostanza che alcune informazioni erano già di pubblico dominio (ad es., partecipa-zione a convegni e seminari pubblici soprattutto se recenti); del fatto che la docu-mentazione richiesta riguardava l’intera vita lavorativa del controinteressato e quindil’ostensione dei documenti richiesti, se non circoscritta a un determinato periodo di tempo, poteva risultare sproporzionata rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Con riferimento allo svolgimento di incarichi esterni, è stata esaminata un’istanza di riesame (presentata dai controinteressati) di un provvedimento di accoglimento di un accesso civico avente ad oggetto la copia delle autorizzazioni degli incarichi esterni svolti da due professori universitari (parere 31 maggio 2018, n. 373,doc. web n. 9001960). L’amministrazione è stata invitata a rivalutare il provvedimento di accoglimento integrale dell’accesso civico, verificando la possibilità diaccordarlo solo in forma parziale, limitandolo ai soli documenti contenenti la richiesta dei professori recante in calce l’autorizzazione dell’Università allo svolgimentodell’incarico extraistituzionale ed oscurando i dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina di trasparenza (art. 18, d.lgs. n. 33/2013), non necessari ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD (ad es., il codice fiscale). Si è concordato, invece, con il diniego all’accesso civico alla copia dei contratti allegati adetta autorizzazione poiché tale ostensione, come evidenziato dall’amministrazione,sarebbe risultata sproporzionata rispetto allo scopo dell’istituto, essendo eccedenti le informazioni di dettaglio contenute nella documentazione, comprensive anche di dati personali, la cui conoscenza (e successiva eventuale divulgazione) da parte del richiedente avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto ai controinteressati, contravvenendo così alle prescrizioni dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n.33/2013.

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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