Accesso civico alla valutazione della performance
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... ( omissis) ... A fronte di un’istanza di accesso concernente la documentazione riguardante le valutazioni di tutto il personale di polizia municipale in tre anni (dal 2014 al 2016), è stato ritenuto che il comune aveva correttamente respinto la richiesta, poiché l’ostensione dei dati e delle informazioni richieste avrebbe potuto determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati,con ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale,sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo (parere 11 luglio 2018, n.421, doc. web n. 9037343). Inoltre, è stato evidenziato che la presenza nei verbalidi valutazione delle performance del personale dipendente di dati e informazioni det-tagliati dei controinteressati avrebbe reso particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione dei documenti, con la conseguenza di impedire anche uneventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013. Nessun ostacolo invece si sarebbe potuto porre per l’ostensione delle informazioni relative alle modalità generali di valutazione delle performance individuali (ad es.,quelle relative ai criteri di misurazione), tenuto conto che, in base alla disciplina sulla trasparenza amministrativa, tali informazioni sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (artt. 10, comma 8, lett. b), e 20, d.lgs. n. 33/2013).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018