Trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali: Consultazione online della cittadinanza
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... ( omissis) ... L’Autorità è stata interpellata da un comune di grandi dimensioni in relazionealle modalità di selezione e di partecipazione ad una iniziativa di consultazioneonlinedei cittadini per il bilancio partecipativo. Al riguardo, l’ente ha rappresentato che, tra le azioni prioritarie del programma di governo, prevede quella di “garantire la partecipazione di cittadini ai processi decisionali con strumenti di democrazia partecipata e diretta” e che, con propria delibera, devono essere regolamentate le modalità di partecipazione e di selezione di un campione di cittadini, residenti o domiciliati nei municipi interessati che, su base volontaria, prendano parte alladiscussione di idee o proposte progettuali da finanziare con le risorse individuatecon precedente delibera. Al riguardo, è stato richiesto al Garante se il trattamento dei dati personali connessi all’iniziativa in esame possa essere effettuato senza il consenso degli interessati “costituendo ai sensi dell’art. 6, lett. e), del RGPD, un trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare”, oppure se, per converso, lo stesso sia subordinatoalla preventiva acquisizione del consenso. Evidenziando che gli strumenti di partecipazione e consultazione rientrano tra quelli disciplinati dallo Statuto dell’ente locale (iniziativa popolare e istituti di partecipazione), l’Ente ha precisato che tale atto favorisce l’uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione della comunità cittadina al processo democratico, anche nelle questioni riguardanti l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche attraverso il bilancio partecipativo. Tali forme di consultazione, per lo Statuto, possono essere attuateanche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche; con specifico riferimento alla consultazione sul bilancio partecipato, è previsto che la stessa avvenga,previa selezione casuale dei partecipanti (tra i residenti appartenenti al municipiointeressato) con la successiva sottoposizione a consultazione finale onlinemediantestrumenti informatici e telematici, delle proposte organizzate dai partecipanti precedentemente selezionati su base volontaria.
L’Ufficio ha ritenuto condivisibile l’ascrizione dei trattamenti dei dati in esametra quelli disciplinati all’art. 6, par. 1, lett. e), del RGPD, necessari “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, per i quali non è necessario richiedere il con-senso degli interessati. Ha tuttavia precisato che il requisito di liceità sopra richiamato è condizionato al puntuale rispetto del quadro normativo che disciplina il trattamento, anche sotto il profilo delle fonti.
Sono state pertanto richiamate le disposizioni statutarie che prevedono che siano disciplinati con gli atti di natura regola-mentare ivi previsti i “modi e i limiti” degli “istituti di partecipazione e di iniziativa popolare”, i “criteri e le modalità di informazione e consultazione e partecipazione,anche mediante strumenti informatici e telematici, dei cittadini al bilancio parteci-pativo”, le modalità di svolgimento delle altre forme di consultazione, “anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche“.
È stata infine richiamata l’attenzione sulla necessità che i trattamenti siano conformi ai principi previsti dall’art. 5 del RGPD − liceità, correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione –con particolare riferimento al principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett.f), delle disposizioni in materia di sicurezza del trattamento (art. 32) e di valuta-zione di impatto (art. 35) e, al fine di evitare il verificarsi di criticità analoghe a quellerilevate in relazione ad altre consultazioni effettuate con l’utilizzo di piattaforme tele-matiche di partecipazione pubblica, sono stati richiamati anche i recenti provvedi-menti adottati dall’Autorità sul tema (provv.ti 21 dicembre 2017, n. 548, doc. webn. 7400401; 16 maggio 2018, n. 289, doc. web n. 8999795; nota 31 maggio 2018).
Interpellato da numerosi comuni e singoli interessati, il Garante è intervenutonuovamente in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali connessi allaattività di raccolta differenziata svolta dagli enti locali. Pur riconoscendo la legittimità di salvaguardare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata anche allaluce delle attuali e diffuse problematiche ambientali, il Garante ha ribadito la necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate dellapropria sfera di riservatezza, considerato che tra i rifiuti possono confluire, in particolare, effetti personali che sono talvolta relativi ad informazioni concernenti la sferadella salute o politico-religioso-sindacale.
Per tali ragioni, anche nell’ottica del principio di responsabilità di cui all’art. 24 del RGPD, il Garante ha invitato numerosi comuni a valutare la conformità delle prescelte modalità di raccolta differenziata al quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali (tra le tante,cfr. note 10 settembre 2018 e 26 marzo 2018).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018