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30/04/2019 Istruzione scolastica: modalita' di svolgimento delle prove Invalsi

Modalità di svolgimento delle prove Invalsi

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Nel settore scolastico il Garante ha interagito sia con il Miur che con università, istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici nel corso di incontri e contatti volti a fornire chiarimenti e indicazioni in merito alla corretta applicazione della nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali (on riguardo anche a Invalsi e Crui). In tale ambito, particolare rilievo ha assunto il provvedimento del 15 febbraio 2018, n. 76 (doc. web n. 8081291) con il quale il Garante ha espresso, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), d.lgs. n, 196/2003, parere favorevole sullo schema di regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Quest’ultimo stabilisce che Invalsi effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese e che la partecipazione a tali rilevazioni rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Lo schema di regolamento stabilisce procedure e regole relative allo svolgimento delle prove Invalsi della “terza media” e disciplina, in particolare: le modalità di identificazione dello studente ai fini del corretto espletamento e della restituzione delle prove che, nel caso di alunni con disabilità (Dva) e di alunni con disturbi specifici di apprendimento (Dsa), possono essere personalizzate; lo svolgimento delle prove, prevedendo che Invalsi predisponga un documento contenente informazioni che consentono la sicura identificazione di ciascuno studente; le modalità e i tempi di conservazione dei dati da parte di Invalsi, prevedendo la cancellazione del nome e del cognome degli studenti una volta terminato lo svolgimento delle prove.

Lo schema di decreto presentato ha tenuto conto degli approfondimenti effettuati nel corso di incontri di lavoro tenutisi con i rappresentanti di Invalsi e del Miur, volti a rendere lo schema in esame conforme alla disciplina vigente grazie all’adozione di misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dei dati personali per impostazione predefinita.

In particolare, facendo seguito alle osservazioni rese dall’Autorità, Invalsi ha riformulato lo schema di regolamento con particolare riferimento a: l’individuazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, delle informazioni personali da utilizzare per l’identificazione degli studenti, la valutazione, la somministrazione e la restituzione delle prove; la limitazione dei tempi di conservazione dei dati, sia con riferimento al nome e al cognome, che in relazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute relativi allo svolgimento delle prove personalizzate da parte degli studenti con Dva e con Dsa; la necessità di adottare, in relazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, tecniche crittografiche al fine di rendere tali dati inintelligibili, nonché di conservarli in partizioni separate; l’adozione di idonee misure di sicurezza, in particolare, nello scambio di dati personali tra Miur ed Invalsi, nel rispetto delle misure necessarie già prescritte dal Garante con il provvedimento generale 2 luglio 2015, n. 393 (doc. web n. 4129029).

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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