Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata
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Con specifico riferimento alle spese sanitarie, il Garante è intervenuto sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2017” (parere 5 aprile 2018, n. 194, doc. web n. 8275691) che, rispetto a quanto previsto per gli anni di imposta precedenti, si limita ad introdurre per il contribuente, a partire dalla dichiarazione precompilata 2018, un’importante nuova funzionalità di compilazione agevolata, prima non prevista dal sistema, che consente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicate nella dichiarazione precompilata attraverso la consultazione dei dati sul Sistema tessera sanitaria (Ts).
Lo schema sottoposto all’attenzione del Garante ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio ai rappresentanti del Mef, dell’Agenzia delle entrate e di Sogei s.p.a., volti a conformare ai principi in materia di protezione dei dati personali tale nuova funzionalità; ciò con particolare riferimento alle modalità tecniche di attuazione della stessa attraverso il Sistema Ts e alle modalità di consultazione dei dati rettificati dal contribuente da parte dell’Agenzia delle entrate, prevedendo che le informazioni di dettaglio rettificate possano essere visualizzate in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attività di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso l’applicativo dedicato ai controlli formali di cui all’art. 36-ter dello stesso.
Di conseguenza è stato trasmesso al Garante anche un nuovo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la predetta compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi, sul quale il Garante si è espresso favorevolmente (parere 26 aprile 2018, n. 248, doc. web n. 8641178). Lo schema di decreto, elaborato tenendo conto degli approfondimenti effettuati dall’Ufficio del Garante, oltre a disciplinare la nuova funzionalità di compilazione agevolata di rettifica dei dati trasmessi − attraverso la loro modifica, integrazione o cancellazione −, introduce una rilevante ulteriore funzionalità che consente ai contribuenti, dal 1° gennaio dell’anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell’anno successivo, di segnalare, attraverso il Sistema Ts, eventuali incongruenze al fine della correzione dei dati trasmessi.
Particolare attenzione è stata posta dal Garante sulle modalità di realizzazione della predetta consultazione puntuale dei dati corretti dal contribuente da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate, sulle misure di sicurezza della nuova funzionalità di segnalazione delle incongruenze agli erogatori di prestazioni sanitarie nonché sulle modalità di conservazione, da parte del Sistema Ts, in archivi distinti, dei dati trasmessi, comprensivi di quelli comunicati nell’ambito della compilazione agevolata da parte del contribuente, in modo che il codice fiscale dell’assistito sia separato da tutti gli altri dati.
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018