Uso di dispositivi finalizzati al monitoraggio, anche a distanza, di pazienti non auto-sufficienti
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Diverse sono state le pronunce dell’Autorità con riferimento al trattamento dei dati per fini di cura. Merita particolare attenzione un provvedimento adottato nei confronti di una fondazione, che si occupa di assistenza geriatrica, la quale aveva sottoposto a verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 196/2003, un trattamento di dati da effettuare attraverso un articolato sistema di monitoraggio, anche a distanza, di pazienti non auto-sufficienti, basato sull’uso di un bracciale o una cavigliera dotati di un localizzatore e di un misuratore di frequenza cardiaca.
In particolare, il dispositivo avrebbe consentito la localizzazione del paziente soltanto all’interno dell’articolata struttura di cura e al verificarsi di determinati eventi suscettibili di esporre al pericolo il paziente; ciò avrebbe altresì determinato l’attivazione di una “telecamera di zona”, con conseguente registrazione delle immagini per circa trenta minuti e invio di un messaggio di allerta al personale, al fine di renderne possibile il tempestivo intervento.
Il Garante, considerate le finalità di prevenzione, diagnosi e cura perseguite attraverso tale sistema e l’estrema delicatezza dei dati trattati, aveva ritenuto opportuno prescrivere ulteriori misure, oltre a quelle già previste dalla fondazione (tra le quali l’acquisizione di un consenso specifico e ulteriore rispetto a quello già fornito dall’interessato all’atto di ingresso in struttura), al fine di innalzare il livello di tutela e assicurare la dignità dei pazienti.
In particolare, è stato prescritto che il bracciale o la cavigliera avrebbero dovuto essere applicati con le modalità meno invasive per il paziente, al quale, qualora le condizioni lo avessero consentito, avrebbe dovuto essere fornita un’informativa sul trattamento dei dati personali adeguata alle sue capacità di comprensione. Inoltre, il giudizio della commissione interna alla struttura istituita per stabilire la necessità di una sorveglianza continua attraverso un dispositivo indossabile, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione periodica, così come, almeno ogni settimana, avrebbe dovuto essere verificata la regolarità del funzionamento e la corretta attribuzione del bracciale o della cavigliera al singolo paziente, al fine di evitare il verificarsi di scambi o altri comportamenti che avrebbero potuto alterarne la funzionalità (provv. 25 gennaio 2018, n. 29, doc. web n. 7810766).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018