Installazione di impianto di videosorveglianza in una casa di riposo
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Con riferimento ai malati di Alzheimer, è stato formulato un quesito in ordine all’installazione di un sistema di videosorveglianza presso un reparto di una casa di riposo ove gli stessi sono ospitati. In particolare, è stato evidenziato, con specifico riferimento alla possibilità di posizionare alcuni monitor in corridoio e nella sala da pranzo/soggiorno della struttura, la necessità di adottare specifici accorgimenti per salvaguardare la dignità degli interessati ed evitare la diffusione dei dati personali relativi alla salute, espressamente vietata dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
È stato rappresentato (cfr. nota 19 novembre 2018), in ogni caso, che il titolare, prima di procedere al trattamento, è tenuto ad effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali oggetto di trattamento che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento (art. 35 del RGPD e considerando 75; cfr., altresì, punto III.B. 7 delle Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del RGPD adottate dal Gruppo Art. 29 (WP248) il 4 aprile 2017 e successivamente emendate e adottate il 4 ottobre 2017, nel quale è espressamente indicato, tra i citati criteri, il trattamento dei dati relativi a interessati vulnerabili, quali anziani e pazienti) (cfr. successivo par. 5.4.2).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018