Comunicazione dati sulla formazione del professionista per la verifica della regolarità formativa dello stesso
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Con riferimento alla comunicazione di dati personali, anche non relativi alla salute, è stato fornito riscontro a un quesito in merito alla possibilità di consentire a terzi la visualizzazione dei dati di dettaglio sulla formazione continua per la verifica della regolarità formativa del professionista.
In particolare, nel richiamare la specifica disciplina di settore che prevede l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua (aggiornamento professionale e formazione permanente), la cui violazione determina un illecito disciplinare (artt. 16-bis e 16-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e art. 3, comma 5, lett. b), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148), è stato rappresentato che, secondo lo statuto del Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), è espressamente vietato al Consorzio acquisire, vantare o cedere a terzi diritti di proprietà o di uso autonomo di tali dati al di fuori del perseguimento degli scopi consortili, che concernono esclusivamente la gestione dell’Anagrafe nazionale dei crediti formativi Ecm, nonché attività di studio e reperimento di fondi ed infrastrutture utili allo scopo della formazione continua (art. 2).
Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, non risulta, allo stato, possibile per il Consorzio consentire a terzi la visualizzazione del numero di crediti formativi conseguiti da ogni singolo professionista (nota 24 aprile 2018).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018