Divulgazione a terzi di informazioni sullo stato di salute e sulla causa della malattia
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... (omissis) ... E' stata avviata un’istruttoria nei confronti di un ospedale nel quale un medico (in servizio presso lo stesso) non avrebbe rispettato, in occasione di una visita oculistica, le garanzie previste dalla legge a tutela della dignità e della riservatezza delle persone interessate, divulgando alcune informazioni del loro stato di salute, ivi compresa la presunta causa della malattia, a terzi.
In particolare, è stato ritenuto compatibile con il RGPD e con le disposizioni del decreto legislativo n. 101/2018, l’art. 83 del Codice (cfr. art. 22, comma 11, d.lgs. n. 101/2018 e il punto 3.b) del citato provv. 9 novembre 2005; art. 22, comma 4, d.lgs. n. 101/2018). Pertanto, è necessario che siano adottate idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, specie con il personale sanitario (ad es. in occasione di prescrizioni o di certificazioni mediche), per evitare che in tali occasioni le informazioni sulla salute dell’interessato possano essere conosciute da terzi. Le medesime cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità in concreto utilizzate (nota 9 novembre 2018).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018