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30/04/2019 Trattamenti per fini di cura: comunicazione di dati sanitari dai quali si evince la diagnosi di HIV al datore di lavoro

Comunicazione di dati sanitari dai quali si evince la diagnosi di HIV al datore di lavoro

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Il richiamo alla specifica normativa in ordine alla comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici per l’infezione da Hiv è stato altresì rivolto a un Servizio di politiche del lavoro e formazione professionale provinciale, il quale, nell’ambito della richiesta della visita sanitaria di controllo, aveva trasmesso copia della documentazione sanitaria dalla quale si evinceva la diagnosi di Hiv anche alla società presso la quale l’interessato prestava la propria attività lavorativa.

In tale occasione, nel rilevare la sussistenza di specifici obblighi normativi nei riguardi del lavoratore per consentire al datore di lavoro di verificare le sue reali condizioni di salute nelle forme di legge, è stato evidenziato che, per attuare tali obblighi è, ad esempio, previsto che venga fornita all’amministrazione di appartenenza un’apposita documentazione a giustificazione dell’assenza, consistente in un certificato medico contenente la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità (cd. prognosi).

È stato inoltre precisato che, in assenza di speciali disposizioni di natura normativa che dispongano diversamente per specifiche figure professionali, il datore di lavoro pubblico non è mai legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l’indicazione della diagnosi (cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809). Pertanto, la predetta comunicazione di dati sulla salute non è risultata conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e in merito ad essa è stato avviato un procedimento sanzionatorio in ragione della illegittima comunicazione.

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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