Trattamento dati da parte di ausiliari del giudice
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Con riferimento al trattamento dei dati da parte di ausiliari del giudice, il Garante ha affermato di non avere competenza in merito a tali trattamenti dovendo la richiesta di valutazione essere rivolta all’autorità giudiziaria.
Sia il RGPD (art. 55, par. 3), sia il Codice (art. 154, comma 7, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018) dispongono che l’autorità di controllo, quale appunto il Garante, non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni, tra le quali rientra anche l’attività degli ausiliari del giudice (cfr. artt. 191 e ss. c.p.c.). Ciò in linea con l’orientamento già espresso prima dell’entrata in vigore del RGPD, da riferire al principio costituzionale di separazione dei poteri, secondo cui i trattamenti di dati personali effettuati presso l’autorità giurisdizionale rientrano tra quelli compiuti per motivi di giustizia, in relazione ai quali le norme a tutela della protezione dei dati personali trovano limitata applicazione.
In questa linea, costante giurisprudenza conferma che la questione relativa a presunte omissioni o irregolarità della Ctu attiene a valutazioni di competenza del giudice in merito alla “violazione del principio del contraddittorio e conseguente pregiudizio del diritto di difesa delle parti” la cui incidenza sul contenuto della consulenza e sulle relative conclusioni finali “deve essere dedotta con onere a carico del ricorrente” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2017, n. 3893; v. pure Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 2011, n. 234, che ha cassato la sentenza di merito con la quale era stato liquidato il compenso al Ctu nonostante la declaratoria di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio). In particolare, la segnalante ha lamentato il rifiuto del Ctu di comunicarle i dati sulla salute del padre della figlia, contenuti nei test psicodiagnostici effettuati ai fini dell’elaborazione della relazione peritale oggetto di valutazione da parte del giudice per il decreto di affidamento della minore. L’Autorità, pur nella consapevolezza della delicatezza della tematica, perché riguardante l’interesse di una minore, richiamando tali principi e, in particolare, in ragione della pendenza del termine di impugnazione del decreto di affidamento adottato sulla base della relazione peritale, ha archiviato la segnalazione (nota 30 novembre 2018).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018