Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
G.U. n. 187 dell´11 agosto 2012
Art. 24-bis Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell´occupazione nelle attività svolte da call center
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[omissis]
Art. 24-bis Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell´occupazione nelle attività svolte da call center
In vigore dal 12 agosto 2012
1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center con almeno venti dipendenti.
2. Qualora un´azienda decida di spostare l´attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all´Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all´occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l´operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l´operatore è fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
7. All´articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti: ", nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ´outbound´ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,".
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Fonte: Autorità Garante - Normativa