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24/10/2007 Esonero obbligo di rendere informativa in ambito bancario
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"Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" - 25 ottobre 2007
(G.U. n. 273 del 23 novembre 2007)

Registro delle deliberazioni Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007

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3.6. Comunicazione dei dati relativi alla clientela e cessione di sportelli bancari: esonero dall'obbligo di rendere l'informativa.

Un esame più approfondito, sotto i profili della comunicazione dei dati e dell'informativa da rendere alla clientela, merita la fattispecie della cessione di sportelli bancari: essa implica, di regola, limitatamente agli sportelli ceduti, il trasferimento dell'intero compendio di beni, rapporti giuridici attivi e passivi, oltre che dei rapporti contrattuali esistenti a favore della banca cessionaria.

In tale contesto sussistono, come analiticamente indicato di seguito, i presupposti per l'esonero dall'obbligo di rendere l'informativa per la banca cessionaria, la quale potrà pertanto utilizzare modalità più snelle per rendere edotta la clientela in ordine al trattamento dei dati personali correlato alla cessione degli sportelli;

a) presupposti del trattamento: bilanciamento degli interessi. La cessione di sportelli bancari, infatti, non esaurisce i propri effetti sul solo piano negoziale, ma determina in pari tempo la comunicazione di dati personali (riferibili, ad esempio, alla clientela, a fornitori, o connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro del personale dipendente) dalla banca cedente alla cessionaria, con conseguente applicazione del Codice.

In relazione a tali operazioni la banca cedente (titolare del trattamento) non provvede, di regola, ad acquisire il consenso degli interessati; deve pertanto verificarsi se sussista un altro fondamento per porre in essere la comunicazione.

Come è noto, la cessione di innumerevoli rapporti attivi e passivi in corrispondenza del mutamento del centro di imputazione soggettiva dei medesimi (dalla banca cedente a quella cessionaria) trova una disciplina apposita e articolata nell'art. 58 del menzionato Tub, della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali 47.

Detta disciplina, infatti, introduce modalità atte ad agevolare, snellendone gli adempimenti, la cessione in blocco di rapporti giuridici, riducendone i costi e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella cessione 48.

Il favor che l'ordinamento riserva alle cessioni "in blocco" di rapporti giuridici in materia bancaria spiega effetti anche sul profilo accessorio della comunicazione dei dati personali che le medesime implicano. Stante la peculiare disciplina approntata dall'ordinamento all'art. 58 del Tub e attesa la natura dei dati trattati (di regola anagrafici o relativi a transazioni di natura economica), i diritti e il legittimo interesse dei soggetti ceduti in ordine al trattamento dei dati che li riguardano non risultano nel caso di specie prevalenti rispetto al legittimo interesse alla comunicazione della banca cedente. Ciò, anche in ragione dell'immutata finalità del trattamento dei dati oggetto della cessione.

Deve quindi ritenersi integrata la fattispecie prevista nell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice sì che, per effetto del presente provvedimento, la comunicazione dei dati personali oggetto della cessione degli sportelli bancari deve ora ritenersi lecita (per le sole finalità sopra menzionate), limitatamente ai dati diversi da quelli sensibili, anche in assenza del consenso degli interessati;

b) esonero dall'obbligo di rendere l'informativa. Rispetto alle ipotesi di cessione di sportelli bancari regolata dall'art. 58 del Tub, il cessionario che raccoglie i dati presso il terzo (banca cedente) è comunque tenuto a rendere, al momento della registrazione dei dati, ai soggetti ceduti l'informativa sul trattamento (art. 13, comma 4, del Codice).

L'informativa, se resa singolarmente a ciascun interessato con la tempistica richiesta dal menzionato art. 13, comma 4 (stante l'elevato numero di soggetti ceduti nelle menzionate operazioni), potrebbe risultare impossibile e, comunque, risulta comportare costi e oneri amministrativi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, anche perché deve essere fornita in un contesto temporale circoscritto a innumerevoli soggetti, individuati ovvero individuabili per relationem grazie alla ricognizione degli sportelli oggetto dell'operazione.

Alla luce di ciò, in via generale e in relazione a ciascuna delle operazioni di cessione di sportelli bancari, il Garante, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, dichiara che l'impiego dei mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno degli interessati coinvolti nell'operazione risulta sproporzionato rispetto all'interesse che il precetto contenuto nel menzionato art. 13, comma 4, del Codice intende tutelare.

Per queste ragioni l'informativa può essere quindi resa nelle medesime forme previste, seppur a diverso fine, dall'art. 58 del Tub;

c) misure appropriate. Tuttavia, come già disposto in passato dall'Autorità 49, è necessario che venga assicurata comunque un'adeguata informativa a vantaggio degli interessati. Occorrono, quindi, misure appropriate a cura delle banche cessionarie che siano parte delle operazioni di cessione di sportelli bancari.

Ciò, dovrà essere assicurato mediante la pubblicazione dell'informativa contenente gli elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso previsto dal menzionato art. 58.

In applicazione del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), i titolari del trattamento non dovranno presentare al Garante una richiesta preventiva di esonero dall'informativa. L'elevato livello di tutela degli interessati (art. 2 cit.) dovrà essere, comunque, garantito adottando anche l'ulteriore misura che risulta appropriata (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), di seguito indicata: i cessionari dovranno in ogni caso fornire direttamente ai soggetti ceduti gli elementi contenuti nell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, alla prima occasione utile successiva all'avvenuta cessione in blocco (ad esempio, in sede di invio dell'estratto conto). Tale modalità aggiuntiva favorisce una maggiore conoscibilità dell'avvenuta raccolta dei dati presso terzi ad opera della cessionaria 50

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45 In ordine a tale prassi la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede alcun divieto: cfr. Parere del 30 novembre 1998 (in Bollettino n. 6, p. 85 e) doc. web n. 39416. In ordine alla legittimità del c.d. benefondi v. pure Cass., 27 novembre 2003, n. 18118; Cass. 10 marzo 2000, n. 2742.

46 Cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9103; Cass. 7 febbraio 1979, n. 820.

47 Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, tit. III, cap. 5, assume che nella dizione "ramo di azienda", utilizzata dall'art. 58 Tub, possano comprendersi "le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa".

48 Ciò, è stato reso possibile con la previsione di modalità semplificate per notificare la cessione, consentendo comunque al contraente ceduto di recedere entro tre mesi (dall'avvenuta cessione) dal contratto in presenza di giusta causa (analogamente alla disciplina relativa alla cessione d'azienda di cui all'art. 2558 c.c. e distaccandosi, invece, dai princìpi di diritto comune relativi alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c.).

49 In materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti: Provv. 18 gennaio 2007, doc. web n. 1392461.

50 Analoga prescrizione è stata impartita dalla Banca d'Italia, seppure a diverso fine, in relazione alle operazioni di cessione in blocco di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del Tub: cfr. Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, tit. III, cap. 5, sez. II.

51 Restano comunque ferme, ai sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice, le autonome determinazioni che l'autorità giudiziaria riterrà di adottare in ordine all'efficacia e all'utilizzabilità di atti e documenti nel procedimento giudiziario.

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Fonte: Garante per la Protezione dei dati - Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario

LINK: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1457247

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