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"Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" - 25 ottobre 2007
(G.U. n. 273 del 23 novembre 2007)
Registro delle deliberazioni Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007
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5. Esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice
5.1. Accesso ai dati.
L´art. 7 del Codice obbliga la banca (in qualità di titolare del trattamento) a fornire idoneo riscontro alle richieste di accesso avanzate dagli interessati con riferimento ai dati personali che li riguardano 52.
Tra questi devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dagli stessi impartiti 53, come pure le informazioni di carattere personale, eventualmente raccolte dalla banca nell´eseguire ordini di investimento della clientela e idonee a manifestarne obiettivi e propensione al rischio.
L´istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice comporta l´obbligo per la banca di estrapolare dai propri archivi e dai documenti effettivamente conservati i dati personali relativi all´interessato oggetto della richiesta, e di comunicarli allo stesso in modo intelligibile nei modi di cui all´art. 10 del Codice, fornendo se necessario i criteri e i parametri per la comprensione del significato di eventuali codici associati alle informazioni riferite all´interessato medesimo (art. 10, comma 6, del Codice) 54.
In particolare, nel caso in cui l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la banca può fornire riscontro alla richiesta dell´interessato anche "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" (art. 10, comma 4, del Codice) 55, ancorché la disciplina di protezione dei dati non preveda l´obbligo per il titolare del trattamento di esibire o di allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato 56.
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel caso di consegna di copia di documentazione che li contenga, debbono essere oscurati 57.
L´esercizio da parte dell´interessato del diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e degli altri diritti previsti dall´art. 7 del Codice è gratuito, salva la previsione contenuta nell´art. 10, commi 7 e 8, del Codice che prevede la possibilità di chiedere all´interessato un contributo spese quando "si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all´entità della richiesta" (art. 10, comma 8, del Codice).
5.2. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell´art. 119 Tub.
Il diritto di accedere ai dati personali previsto dall´art. 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall´art. 119 del Tub 58.
Va al riguardo considerato che quest´ultimo, a differenza di quanto previsto dagli artt. 7 ss. del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell´amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all´interessato, sia nel caso in cui ciò non accada) 59.
Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all´ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente.
5.3. Accesso ai dati di defunti (art. 9 del Codice).
La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9, comma 3, del Codice) legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto.
L´istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi "al portatore", anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l´estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto.
Non possono, invece, formare oggetto di comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice informazioni che siano dati personali riferibili non all´interessato, ma a terzi 60. Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme appena richiamate il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo 61; ciò, salvo che ricorra un´ipotesi di cointestazione con il defunto 62. In base, poi, a tale disciplina non può essere accolta la differente richiesta di accesso a dati personali trattati da una banca e riferiti ad una persona deceduta, se volta a conoscere specificamente e direttamente l´identità della persona delegata dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie 63.
5.4. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e fallito.
Il diritto d´accesso previsto dall´art. 7 del Codice può essere esercitato dal fallito il quale, per effetto del fallimento, è privato esclusivamente dell´amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. A tale proposito, l´amministrazione del patrimonio fallimentare, rimessa al curatore, non riguarda i diritti di natura strettamente personale esercitabili senza autorizzazione o sostituzione del curatore 64.
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51 Restano comunque ferme, ai sensi dell´art. 160, comma 6, del Codice, le autonome determinazioni che l´autorità giudiziaria riterrà di adottare in ordine all´efficacia e all´utilizzabilità di atti e documenti nel procedimento giudiziario.
52 A tal proposito si vedano altresì le indicazioni già fornite in termini generali dal Garante con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Del. n. 53 del 23 novembre 2006), punto 9.
53 Cfr. Provv. 23 luglio 2004, doc. web n. 1099411; v. pure, in relazione all´accesso a registrazioni di conversazioni aventi ad oggetto l´acquisto di pacchetti azionari, Provv. 19 giugno 2002, doc. web n. 1065269; v. pure Provv. 19 maggio 2005 , doc. web n. 1151188.
54 Cfr. Provv. 12 marzo 2004, doc. web n. 1090100.
55 Cfr. tra gli altri Provv. 29 ottobre 2003, doc. web n. 1144061; Provv. 13 luglio 2006, doc. web n. 1321296; Provv. 20 dicembre 2006, doc. web n. 1376382; Provv. 16 marzo 2007, doc. web n. 1399446.
56 Provv. 13 luglio 2006, doc. web n. 1320699; Provv. 23 marzo 2006, doc. web n. 1285350.
57 Cfr. Provv. 9 novembre 2006, doc. web n. 1366189; Provv. 10 dicembre 2003, doc. web n. 1053648; Provv. 27 dicembre 2001, doc. web n. 40987.
58 Provv. 20 luglio 2006, doc. web n. 1322844.
59 Provv. 28 settembre 2006, doc. web n. 1349798; Provv. 1° giugno 2005, doc. web n. 1139982; Provv. 1° giugno 2005, doc. web n. 1139991.
60 In tal senso cfr. Provv. 20 maggio 2004, doc. web n. 1098787; Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; Circ. n. 229 del 21 aprile 1999, p. 18 e ss.
61 Provv. 27 aprile 2000, doc. web n. 1113611.
62 In tal caso, con Provv. 3 aprile 2002, doc. web n. 1065256, si è affermato che "il diritto di accesso ai dati personali conferisce […] la possibilità di acquisire piena cognizione di tutte le informazioni personali detenute dalla Cassa, permettendo allo stesso di comprendere il loro contenuto, anche attraverso il chiaro richiamo alle generalità dei cointestatari predetti (dati che lo stesso de cuius avrebbe avuto a suo tempo il diritto di conoscere)"; v. pure Provv. 8 ottobre 2003, doc. web n. 1053855.
63 Provv. 13 novembre 2003, doc. web n. 1053654.
64 Per precedenti in materia v. Provv. 9 marzo 2006, doc. web n. 1268821, con richiami ulteriori a Cass., 23 luglio 1994, n. 6873 e Cass. 21 aprile 1997, n. 3400; v. pure artt. 31, 42 e ss. r.d. n. 267/1942, come modificato, allo stato, dal d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5.
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Fonte: Garante per la Protezione dei dati - Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario
LINK: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1457247