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09/02/2012 Art. 45 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 - Semplificazioni in materia di dati personali

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012)

Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali

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Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all´articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d´intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell´interno o con i suoi uffici periferici di cui all´articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";

b) all´articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall´articolo 21, comma 1-bis.";

c) all´articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all´allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Fonte: Autorità Garante - Normativa

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