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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
14/IT
WP 225
ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
NELLA CAUSA C-131/12 "GOOGLE SPAIN E INC. CONTRO AGENCIA ESPANOLA DE PROTECCIO'N DE DATOS (AEPD) E MARIO COSTEJA GONZA'LEZ"
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1. I motori di ricerca quali responsabili del trattamento dei dati
La sentenza riconosce che i gestori di motori di ricerca trattano dati personali e li definisce responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'attivita' del motore di ricerca deve aggiungersi ma rimanere distinto da quello svolto dagli editori di siti web di terzi.
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PARTE I - Interpretazione della sentenza della CGUE
A. I motori di ricerca quali responsabili del trattamento e relativa base giuridica
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A. I motori di ricerca quali responsabili del trattamento e relativa base giuridica
1. La sentenza riconosce che i gestori di motori di ricerca trattano dati personali e sono responsabili del trattamento di tali dati a norma dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE (punti 27, 28 e 33).
2. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'attivita' di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web, consistente nel far apparire tali dati su una pagina Internet (punto 35).
3. La base giuridica per tale trattamento, conformemente alla direttiva dell'UE, e' l'articolo 7, lettera f), che ne precisa la necessita' per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati (punto 73).
4. Il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca puo' incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nel caso in cui la ricerca con l'aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco dei risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet – informazioni che possono interessare una moltitudine di aspetti della vita privata dell'interessato e che, senza il motore di ricerca, non avrebbero potuto essere connesse tra loro o solo con grande difficolta' – e consente dunque di stabilire un profilo piu' o meno dettagliato di tale persona. Inoltre, l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella societa' moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco dei risultati carattere ubiquitario (punto 80).
5. Per quanto concerne l'equilibrio di interessi che puo' legittimare il trattamento effettuato dal motore di ricerca, in base alla sentenza, i diritti dell'interessato prevalgono, di norma, sull'interesse economico del motore di ricerca, vista la potenziale gravita' dell'impatto di tale trattamento sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. Tali diritti prevalgono inoltre, in genere, sui diritti degli utenti di Internet di accedere all'informazione personale mediante il motore di ricerca, nell'ambito di una ricerca a partire dal nome dell'interessato. Tuttavia, occorre ricercare un giusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi e il risultato puo' dipendere dalla natura dei dati trattati e dal loro carattere sensibile per la vita privata, nonche' dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale puo' variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica (punto 81).
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere e, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 12 e 14 della direttiva 95/46/CE, di ottenere la cancellazione dall'elenco dei risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona.
7. Le rispettive basi giuridiche per gli editori d'origine da un lato e i motori di ricerca dall'altro sono differenti. Il motore di ricerca deve effettuare la valutazione dei diversi elementi (interesse pubblico, pertinenza pubblica, natura dei dati, pertinenza effettiva, ecc.) in base alla rispettiva base giuridica, tenendo conto del proprio interesse economico e dell'interesse degli utenti di avere accesso all'informazione per mezzo dei motori di ricerca, utilizzando un nome come termine per la ricerca. Anche laddove la pubblicazione (continua) da parte degli editori d'origine sia lecita, la diffusione e accessibilita' universale di tale informazione da parte di un motore di ricerca, assieme ad altri dati relativi alla stessa persona, possono essere illecite per l'impatto sproporzionato sul rispetto della vita privata.
La sentenza non obbliga i motori di ricerca a effettuare sistematicamente tale valutazione per tutte le informazioni trattate, ma soltanto quando devono rispondere alle richieste degli interessati relative all'esercizio dei loro diritti.
8. L'interesse dei motori di ricerca nel trattamento di dati personali e' economico. Vi e' pero' anche un interesse degli utenti di Internet nell'ottenere l'informazione mediante i motori di ricerca. In tal senso, nel valutare le richieste degli interessati, e' necessario tenere conto del diritto fondamentale alla liberta' di espressione, inteso come "la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee", di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
9. L'impatto dell'esercizio dei diritti di ogni persona sulla liberta' di espressione degli editori d'origine e degli utenti sara' in genere molto limitato. Nel valutare le circostanze concernenti ciascuna richiesta, i motori di ricerca devono prendere in considerazione l'interesse del pubblico ad accedere all'informazione. I risultati non devono essere soppressi qualora prevalga l'interesse del pubblico ad avere accesso a tale informazione. Tuttavia, anche laddove un determinato risultato di ricerca sia eliminato, il contenuto nel sito web di origine resta disponibile e l'informazione e' ancora accessibile mediante un motore di ricerca utilizzando altri termini di ricerca.
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Fonte: Garante per la Protezione dei dati - WP225 GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT ON “GOOGLE SPAIN AND INC V. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) AND MARIO COSTEJA GONZÁLEZ” C-131/12
LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236