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26/11/2014 Ambito di applicazione sentenza CGCE CAUSA C-131/12 - informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet - indicizzazione in modo automatico
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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

14/IT

WP 225

ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
NELLA CAUSA C-131/12 "GOOGLE SPAIN E INC. CONTRO AGENCIA ESPANOLA DE PROTECCIO'N DE DATOS (AEPD) E MARIO COSTEJA GONZA'LEZ"

adottati il 26 novembre 2014

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3. Impatto limitato della cancellazione dall'elenco dei risultati di ricerca sull'accesso all'informazione

Nella pratica l'impatto della cancellazione dall'elenco dei risultati sul diritto alla liberta' di espressione e sull'accesso all'informazione sara' molto limitato. Nel valutare le circostanze pertinenti, le autorita' europee preposte alle protezione dei dati (in appresso, autorita' di protezione dei dati) terranno sistematicamente conto dell'interesse del pubblico ad accedere all'informazione. Qualora quest'ultimo prevalga sui diritti dell'interessato, la cancellazione dall'elenco dei risultati non sara' ritenuta opportuna.

C. Ambito di applicazione

17. Benche' riguardi specificatamente i motori di ricerca generalisti, la sentenza puo' essere applicata ad altri intermediari. I diritti possono essere esercitati ogni qualvolta siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla sentenza.

18. I motori di ricerca inclusi nelle pagine web non producono gli stessi effetti dei motori di ricerca "esterni". Da un lato, recuperano solo le informazioni contenute in specifiche pagine web. Dall'altro, e anche qualora un utente ricerchi la stessa persona in piu' pagine web, i motori di ricerca interni non forniranno un profilo completo dell'interessato e i risultati non avranno su quest'ultimo una grossa incidenza. Pertanto, in linea di principio, il diritto di rimozione dagli elenchi non si dovrebbe applicare ai motori di ricerca con un campo di azione limitato, in particolare agli strumenti di ricerca dei siti Internet dei quotidiani.

19. L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, cui la sentenza fa esplicito riferimento in diversi punti, riconosce il diritto alla protezione dei dati di "ogni persona". Nella pratica, le autorita' di protezione dei dati si concentreranno sulle domande in cui vi e' un chiaro collegamento tra l'interessato e l'UE, ad esempio laddove detta persona sia un cittadino o residente di uno Stato membro dell'UE.

20. Come stabilito dalla Corte, trova applicazione la normativa dell'UE e l'esecuzione della sentenza deve riguardare l'attivita' di trattamento consistente nel "nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza".

Secondo la CGUE, "gli articoli12, letterab), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca e' obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona".

Infine, la Corte definisce altresi' "il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto che determina le finalita' e gli strumenti di questa attivita' deve assicurare, nell'ambito delle sue responsabilita', delle sue competenze e delle sue possibilita', che detta attivita' soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinche' le garanzie previste da quest'ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti e possa essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro diritto al rispetto della loro vita privata".

La sentenza stabilisce quindi un obbligo di risultato che incide sull'intera attivita' di trattamento effettuata dal motore di ricerca. La corretta esecuzione della sentenza deve avvenire in modo tale da garantire una protezione efficace degli interessati dalle ripercussioni della diffusione e dall'accessibilita' su scala mondiale delle informazioni personali fornite dai motori di ricerca in base alle ricerche effettuate a partire dal nome di una persona.

Sebbene le soluzioni concrete possano variare a seconda dall'organizzazione e della struttura interna dei motori di ricerca, le decisioni di cancellazione dall'elenco dei risultati devono essere attuate in modo da garantire una tutela efficace e completa di tali diritti e da impedire che le normative dell'UE possano essere facilmente eluse. In tal senso, secondo la sentenza, limitare ai domini dell'UE la rimozione dall'elenco dei risultati, a motivo del fatto che gli utenti tendono ad accedere ai motori di ricerca mediante i rispettivi domini nazionali, non puo' ritenersi un mezzo sufficiente per tutelare in modo soddisfacente i diritti degli interessati. Nella pratica cio' implica che, in ogni caso, la cancellazione dall'elenco dei risultati deve valere per tutti i domini pertinenti, .com incluso.

21. Da un punto di vista materiale, come gia' ricordato, la sentenza precisa espressamente che il diritto concerne soltanto i risultati ottenuti in seguito a ricerche effettuate a partire dal nome di una persona e non menziona in alcun caso la necessita' di rimuovere completamente la pagina dagli indici del motore di ricerca. La pagina resta accessibile usando altri termini di ricerca. E' opportuno osservare che la sentenza utilizza il termine "nome", senza ulteriori specificazioni. Si puo' pertanto concludere che il diritto si applica a diverse versioni del nome, inclusi i cognomi o le differenti grafie.

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Fonte: Garante per la Protezione dei dati - WP225 GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT ON “GOOGLE SPAIN AND INC V. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) AND MARIO COSTEJA GONZÁLEZ” C-131/12

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236

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