Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144
Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2007)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
Visto l'articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2005), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/82/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante «Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 13 febbraio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obiettivi
1. Al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale, il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità per la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate nel territorio dello Stato italiano, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) vettore: ogni persona fisica e giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;
b) frontiere esterne: le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi terzi;
c) controllo alla frontiera: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;
d) valico di frontiera: ogni valico di frontiera presidiato dagli uffici di polizia, nonche' dagli uffici doganali e dalla Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
e) uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: le autorità responsabili delle attività relative ai controlli di polizia di frontiera.
Art. 3.
Trasmissione dei dati
1. Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
a) il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
b) la cittadinanza;
c) il nome completo;
d) la data e il luogo di nascita;
e) il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano;
f) il numero del volo, la data di partenza e di arrivo;
g) l'ora di partenza e la durata del volo;
h) il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale
volo;
i) il primo punto di imbarco.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato.
4. La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Restano fermi l'obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste dall'articolo 161 del medesimo decreto legislativo.
Art. 4.
Trattamento dei dati
1. I competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove incaricati normativamente dei controlli di polizia di frontiera, registrano i dati comunicati, su richiesta ai sensi dell'articolo 3, in via provvisoria e, dopo l'ingresso dei passeggeri, cancellano entro ventiquattro ore dalla ricezione, i dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si rendano indispensabili in relazione alla prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività d'indagine in corso, i medesimi dati possono essere conservati, con modalità strettamente correlate a tali attività, per un periodo non superiore a sei mesi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazioni dati, previa comunque cancellazione, entro il predetto periodo, degli stessi dati conservati temporaneamente ai sensi del presente comma.
3. Il vettore e' obbligato a cancellare entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo i dati trasmessi ai competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7.
4. Resta fermo l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato rispetto alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e per il tempo strettamente necessario.
Art. 5.
Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorità ai sensi dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati.
2. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati.
3. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
4. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi dell'articolo 3, entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Art. 6.
Organismo responsabile dell'irrogazione delle sanzioni
1. Le violazioni di cui all'articolo 5 sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e' presentato all'ENAC ovvero, limitatamente alla violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità tecniche ed operative per la comunicazione, da parte del vettore, delle informazioni di cui all'articolo 3.
Art. 8.
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Fonte: Autorità Garante - Normativa