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09/11/2004 Artt. 6 e 20 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 - Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Decreto legge 9 novembre 2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonchè per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell´economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

... (omissis) ...


Art. 6. Trattamento di dati personali

1. All´articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".

... (omissis) ...

Art. 20. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Roma, 9 novembre 2004

Fonte: Autorità Garante - Normativa

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